Corte di Cassazione – Sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016

Gli effetti, sul piano risarcitorio, della abusiva reiterazione dei contratti a termine per l’assunzione di personale scolastico.

 

Nota a Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 novembre 2016, n. 22552.

Nella sentenza che si annota la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, dopo aver esposto il quadro normativo speciale sul reclutamento del personale scolastico, ha ricostruito, in via interpretativa, la disciplina applicabile in caso di reiterazione dei contratti a termine per la copertura di posti vacanti in “organico di diritto”, a seguito della declaratoria di illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124  ad opera della sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187.

Com’è noto, la disciplina speciale di cui all’art 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, letta in combinato disposto con l’art. 1 del decreto 13 giugno 2007, n. 131 (“regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”), distingue tre tipi di supplenze:

  1. a) supplenze annuali sull’ organico “di diritto”, in attesa dell’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine finale corrisponde a quello dell’anno scolastico, ossia il 31 agosto;
  2. b) supplenze temporanee sull’organico “di fatto”, per posti non vacanti, ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre, il cui termine finale corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno;
  3. c) supplenze temporanee, o supplenze brevi, per ogni altra necessità, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali le stesse sono state disposte.

La Corte Costituzionale, nella citata sentenza 20 luglio 2016, n. 187, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale, nei sensi e limiti di cui in motivazione, dell’art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) nella parte in cui autorizza, in mancanza di effettivi limiti alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”, perché in contrasto con il parametro costituzionale, come integrato dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Nella sentenza del luglio 2016, la Consulta si sofferma, in particolare, sulle misure ripristinatorie/riparatorie di cui alla clausola 5, finalizzate alla prevenzione dell’utilizzo abusivo dei contratti a termine, nel caso di specie per la copertura di posti vacanti in “organico di diritto”. In particolare, secondo la Corte Costituzionale, lo Stato Italiano avrebbe  eliminato l’illecito costituito dalla violazione del diritto dell’U.E., adottando una serie di misure di natura riparatoria contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”). Il suddetto intervento legislativo, infatti, garantisce “all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino a totale scorrimento della graduatoria ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”. In tal modo il sistema offre “serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo”, che costituirebbero una misura risarcitoria in forma specifica a favore del personale scolastico assunto, illegittimamente, con più contratti di lavoro a tempo determinato.

Sul presupposto della illegittimità dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato per la copertura di posti in “organico di diritto”, la Corte di Cassazione, nella sentenza che si annota, interviene sul profilo sanzionatorio/risarcitorio, analizzando la disciplina speciale sul reclutamento del personale scolastico alla luce non solo del diritto dell’Unione Europea, come effettuato dalla Consulta, ma anche alla luce del diritto interno.

Anzitutto, secondo la Suprema Corte, in assenza di disposizioni di legge che individuino il limite temporale superato il quale il rinnovo dei contratti a termine deve ritenersi illegittimo, in via di interpretazione sistematica, individua tale parametro nel termine triennale di cui all’articolo 400 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (ex D.Lgs. n. 297 del 1999). Infatti, il limite triennale “trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell’art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l’art. 400 del T.U.” (punto 64 della sentenza). Secondo l’opzione offerta dalla Corte di Cassazione, dunque, la complessiva durata massima di trentasei mesi costituirebbe un parametro tendenzialmente unico nel sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad equiparare, sia pure esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l’abuso, il settore pubblico e quello privato; per quest’ultimo, infatti, l’articolo 5, comma 4 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato all’articolo 1, comma 40, della legge 247 del 2007, prevede che qualora, per effetto di successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore superi i trentasei mesi, lo stesso si converte ex lege in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Quindi, secondo la Corte di Cassazione, il rinnovo dei contratti a termine, per la copertura di posti vacanti in “organico di diritto”, entro un termine massimo di tre anni, deve ritenersi giustificato, mentre il superamento del suddetto limite costituisce abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, da parte della pubblica amministrazione.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione analizza le misure risarcitorie idonee a reprimere l’abuso, stabilendo che la legge 13 luglio 2015, n. 107 non ha eliminato gli illeciti costituiti dalla reiterazione di contratti a termine “per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione” (punto 77 della sentenza), in quanto solo la concreta utilizzazione di tali procedimenti da parte del docente è idonea ad evitare l’abuso e a costituire una misura risarcitoria. Infatti, la astratta chance di stabilizzazione, sia pure idonea a cancellare l’illecito sul piano comunitario, non costituisce, per il diritto interno, misura idonea a sanzionare l’abuso e a fungere da misura risarcitoria in forma specifica a favore del personale scolastico, in quanto connotata da evidente aleatorietà (punto 91 della sentenza).

In particolare, la misura della stabilizzazione è idonea misura risarcitoria in forma specifica nel seguenti tre casi:

  • nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo”;
  • nella ipotesi della certezza di fruite, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell’art. 1 della legge n. 107 del 205” (punto 89 della sentenza);
  • nella stabilizzazione “assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi da quelli contenuti nella citata legge 107/2015” (punto 90 della sentenza).

Al di fuori di queste ipotesi il docente ha diritto al risarcimento del danno, nel rispetto dei criteri di quantificazione affermati dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza, pronunciata dalle Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5072, la quale individua, quale parametro normativo, l’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Dunque, il docente che sia stato assunto per più di tre anni con contratti di lavoro a termine per la copertura di posti vacanti in “organico di diritto”, il quale non abbia goduto di una delle misure di stabilizzazione sopra esposte, ha diritto al risarcimento per equivalente, per un ammontare compreso “tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” (ex art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183).

Il risarcimento del danno per equivalente deve essere, altresì, riconosciuto al docente che abbia goduto di una delle indicate misure di stabilizzazione, ove alleghi e dimostri in giudizio danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti con la immissione in ruolo.

L’accertamento della abusività nell’utilizzo dei contratti a termine, e delle conseguenze risarcitorie, non può tener conto della reiterazione dei contratti a termine eventualmente realizzatesi prima del 10 luglio 2001, termine ultimo previsto per l’adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie a dare attuazione alla Direttiva 1999/70/CE (punto 66 della sentenza).

Per quanto riguarda, infine, le supplenze destinate alla copertura di posti in “organico di fatto” o le supplenze temporanee, secondo la Corte di Cassazione l’utilizzo dei contratti a termine non può essere di per sé considerato abusivo, salvo che sia dimostrato l’uso distorto o improprio della reiterazione, tenuto conto delle concrete circostanze. In tal caso, l’onere della allegazione e della prova, in giudizio, della concreta abusività, grava sul docente ricorrente, il quale non potrà limitarsi a denunciare la sola reiterazione, ma dovrà  allegare le concrete modalità della medesima atte a comprovarne l’uso distorto da parte della pubblica amministrazione, come ad esempio “il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra” (punto 102 della sentenza).

Dott.ssa Anna Andolfi

Praticante avvocato.

(Iscritta al registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 23 febbraio 2016).