Il docente depennato dalla GAE sulla base dell’erroneo presupposto della intervenuta abrogazione dell’art. 1 comma 1° bis l. 143/2004 ha diritto al reinserimento.
La Corte di Appello di Genova con una recentissima sentenza emessa il 01.02.2018, la n. 29/2018, rigetta l’appello proposto dal MIUR e conferma quanto lapidariamente statuito dal Giudice di prime cure di Massa (sent. n. 67/2017, del 17.03.2017). Rimane, dunque, fermo il principio espresso dal Tribunale di Massa con la sentenza poco sopra citata, per cui “Il docente depennato dalla GAE sulla base dell’erroneo presupposto della intervenuta abrogazione dell’art. 1 comma 1° bis l. 143/2004 ha diritto al reinserimento”.
Con la sentenza in commento la Corte di Appello di Genova, ritenuto che la l. 296/2006 non abbia abrogato la previgente disciplina contenuta nella l.143/2004 e che quindi la fonte di rango primario continui a consentire il reinserimento in GAE di chi vi figurava prima della “chiusura” delle medesime, disapplica in via incidentale il DM 235/2014 e ordina all’Amministrazione scolastica il reinserimento dell’appellato nelle GAE da cui era stato illegittimamente escluso. Si segnala peraltro che la sentenza in questione è ormai definitiva.