Corte di Appello di Palermo – Sentenza n. 1110-2020 del 17.12.2020
La Corte di Appello di Palermo sez. lavoro, accogliendo le richieste dell’Avv. Ventriglia Luigi, ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento del c.d. “danno comunitario”, per l’illegittima apposizione dei contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio.
Orbene, riportandoci ai motivi della sentenza possiamo dire che la Corte di Appello di Palermo sez. Lavoro ha accertato che la ricorrente ha stipulato contratti per oltre 36 mesi, pertanto deve concludersi per la illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati per oltre 36 mesi di servizio.
Da ciò deriva la fondatezza della domanda risarcitoria nei limiti del c.d.“danno comunitario” nei limiti di seguito quantificati. In proposito, è noto che, partendo dall’analitica disamina delle discipline regolatorie nazionali e comunitarie in materia, Cass. SS.UU. n. 5072/2016 ha ritenuto che il risarcimento del danno assicurato dall’art. 36 comma 5° D. Lgs. n. 165/2001 configuri “misura energica”, dissuasiva ed adeguata a contrastare l’illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato o l’abusiva successione di siffatti rapporti nel settore del pubblico impiego.
Nell’ottica di assicurare un ristoro sottratto all’alea dell’onere della prova particolarmente difficoltoso rispetto all’esigenza di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli della protratta precarizzazione la S.C. ha ritenuto di potere individuare nell’indennità onnicomprensiva sancita dall’art. 32 comma 5° L. n. 183/2010 una misura risarcitoria/sanzionatoria, idonea a garantire al lavoratore una tutela minima inderogabile, ferma restando la facoltà per il lavoratore medesimo di fornire la dimostrazione del danno ulteriore.