A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Una docente di scuola primaria ha esposto ai legali una situazione giuridica complessa riguardante il suo licenziamento, nonostante avesse stipulato un contratto a tempo indeterminato “senza clausola risolutiva”, con conferma in ruolo e fruizione della procedura di mobilità.
La maestra, in seguito a una favorevole decisione cautelare, era stata collocata nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) e successivamente assunta a tempo indeterminato presso una scuola primaria.
Tuttavia, una sentenza negativa del TAR Lazio ha ribaltato la situazione, portando al suo depennamento dalle GAE e al successivo licenziamento.
Il cuore della questione giuridica risiede nell’omessa apposizione della clausola risolutiva sul contratto a tempo indeterminato stipulato dalla docente. La sua assenza ha sollevato dubbi sull’operatività del licenziamento, mettendo in evidenza una possibile mancanza di conformità con le prescrizioni normative.
Interrogati sulla questione, gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola sottolineano come incombesse l’obbligo sull’Amministrazione Scolastica, che si è occupata materialmente della redazione del contratto a tempo indeterminato in quanto parte datoriale, di inserire l’apposita clausola espressa, al fine di condizionare la risoluzione del contratto alla definizione del giudizio, intrapreso dalla dipendente, in termini favorevoli all’Amministrazione.
Pertanto, dal punto di vista legale, è possibile sostenere che, qualora il Legislatore abbia delegato alla parte datoriale, incaricata della redazione del contratto da presentare al lavoratore, l’obbligo di inserire ‘expressis verbis’ una clausola che possa innescare la risoluzione contrattuale in presenza di una determinata condizione, l’assenza di tale riserva impedirebbe l’attivazione dell’evento (potenzialmente risolutivo) diretto alla cessazione degli effetti del contratto e al licenziamento.
In effetti, sarebbe irragionevole pensare che l’avverarsi di una condizione non prevista nel contratto e, dunque, non accettata da ambo i contraenti, potrebbe comportare la risoluzione del rapporto lavorativo, in assenza di previsione normativa.
Concludendo, senza la clausola che potrebbe demolire il rapporto lavorativo stabile, si manifesta il ‘legittimo affidamento della dipendente’ verso l’azione intrapresa dall’Amministrazione Scolastica. Quest’ultima ha consentito, per l’interessata, la partecipazione all’anno di formazione e di prova, concluso con un non scontato superamento, e l’accesso alla procedura di mobilità. Tale agire fa ritenere ‘implicitamente sciolta qualunque riserva’, mai apposta sul contratto a tempo indeterminato.
Con queste argomentazioni sarebbe possibile domandare al preposto Giudicante del Lavoro di accertare e dichiarare l’illegittimità della revoca del contratto (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) e di ordinare la reintegra della dipendente nel posto che occupava a tempo indeterminato.