Con la sentenza n. 5075-2013, pronunciata il 21/10/2013, il Consiglio di Stato sez. VI, in tema di Concorso a Dirigente Scolastico (2004), si è pronunciato sulla vexata questio inerente la sufficenza e/o idoneità del solo voto numerico a supportare la motivazione del giudizio espresso dalla Commiussione per la correzione degli elaborati scritti.
E’ stato ribadito, in sostanza, l’oramai granitico orientamento secondo cui: “il voto numerico – in assenza di disposizioni che contengano regole diverse – esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, numeri da 3003 a 3017”.
In conseguenza, “alla luce di tale orientamento deve, pertanto, ritenersi che, nella specie, la commissione, esprimendo il proprio giudizio valutativo con un voto numerico, non è incorsa nei vizi denunciati. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l’amministrazione ha anche predeterminato con sufficiente specificità i criteri di valutazione”.
E’ stato accolto,quindi, il ricorso in appello proposto dal MIUR cui è conseguito il rigetto del ricorso proposto in primo grado proposto dalla parte ricorrente che, in prima battuta, aveva visto affermare -in suo favore e dal TAR Campania- un orientamento giurisprudenziale opposto a quello da ultimo rimarcato dal Consiglio di Stato e dal quale il Supremo Consesso Amministrativo non ha inteso discostarsi.