Consiglio di Stato, sentenza breve n. 1482/2017
Ribaltata la sentenza breve Tar Lazio n. 4253/2016
I diplomati magistrali ad indirizzo linguistico hanno pieno diritto a partecipare al concorso. Illegittima la clausola del bando che li escludeva.
Ribaltando la decisione del Tar Lazio (in questo sito, con nota critica dello scrivente, http://www.dirittoscolastico.it/tar-lazio-sentenza-n-4253-del-08-aprile-2016/) che non aveva ammesso al concorso i diplomati magistrali del corso linguistico sperimentale, il Consiglio di Stato, con sentenza breve resa in data 30 marzo 2017, ha ancora una volta stabilito l’equipollenza del diploma linguistico rispetto a quello magistrale.
In realtà, l’odierna decisione si pone in linea con un costante orientamento giurisprudenziale del massimo consesso amministrativo, cui inopinatamente il Tar Lazio aveva voluto discostarsi.
Tale decisione si poneva in contrasto con consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato[1] ribadita poi in occasione delle successive procedure concorsuali “anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica (…) appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (cfr. Consiglio di Stato, n.3917/2008, nello stesso senso, Consiglio di Stato 23.06.2009, n.7550).
Tale interpretazione veniva ribadita anche in occasione del precedente concorso a cattedre indetto con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012[2],
In occasione dell’ultimo concorso, il Ministero, al fine di eludere tale orientamento giurisprudenziale, aveva inserito un’apposita clausola con la quale motivava l’esclusione dei diplomati magistrali ad indirizzo linguistico, in forza della considerazione che i suddetti difetterebbero di una formazione specifica non ricomprendendo il loro piano di studi alcune “materie essenziali”, quali le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale.
In realtà, tali materie non erano previste neppure nel corso tradizionale.
Esaminando infatti il piano di studi di coloro che avevano conseguito il diploma magistrale (cfr. D.M. 1° dicembre 1952, Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1953), si vedrà che in esso non compaiono affatto quelle discipline che secondo il bando di concorso sarebbero state indispensabili per poter accedere al concorso, vale a dire: “Scienze dell’Educazione, Psicologia generale, Psicologia sociale, Metodologia ed esercitazioni didattiche”.
Il Ministero, nel bando impugnato, aveva effettuato il raffronto non con il piano di studio del corso tradizionale, ma con quello sperimentale dell’indirizzo pedagogico (!).
Da ciò l’evidente illegittimità in parte qua del bando di concorso, affetto a giudizio del Consiglio di Stato da evidenti vizi di irragionevolezza.
“L’impugnata clausola parte quindi da un’interpretazione spuria della realtà curriculare inerente ai corsi di studi magistrali, tant’è che nessuna preclusione è stabilita nei riguardi dei diplomati con il titolo ordinario, i quali possono accedere al concorso de quo pur senza aver sostenuto a loro volta le materie caratterizzanti, invece opposte agli odierni appellanti, con un effetto al contempo illogico e in sé evidentemente discriminatorio”.
[1] Il Consiglio di Stato già con sentenza n. 04.04.2003, n.1769, confermata da successive pronunce (ex multis, C.d.S. n.3917 del 06.05.2008) aveva ritenuto che: “la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell’art.278 del D.Lgs. 16.04.1994 n.297 (ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto Magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie”. In tale quadro, la piena validità riconosciuta secondo i criteri di corrispondenza fissati nel Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, a norma del successivo art.279 (anch’esso ora abrogato, ma applicabile al caso di specie) al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale sopra indicato della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria.”
[2] Cfr. Consiglio di Stato, n. 4723/2014.