Con l’Ordinanza n. 3740-2013 del 25 settembre 2013 il Consiglio di Stato VI sez. , nel solco delle precedenti decisioni in tema, ha confermato la legittimità della procedura concorsuale espletata in Calabria e tanto avversata in sede giudiziaria.
Tanto ha ritenuto sulla scorta della seguente motivazione: “Considerato che appaiono condivisibili i rilievi svolti dal giudice di primo grado a confutazione delle censure contenute nell’originario ricorso e che, anche ai fini cautelari, tenuto conto dell’esito dell’esame scritto sostenuto dalla odierna appellante, non si ravvisano i presupposti per concedere la chiesta misura di sospensione della esecutività della impugnata sentenza;considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi“.