Consiglio di Stato – Ordinanza n. 2171-2017 del 19 maggio 2017

Il Consiglio di Stato ribadisce il principio di “unitarietà” del voto nel concorso scuola.

 

Con l’ordinanza ordinanza in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio intendimento riguardo al “frazionamento” del voto nei concorsi scolastici.

Ad avviso del Supremo consesso della giurisprudenza amministrativa la norma primaria di cui all’articolo 400 del citato d.lgs. n.297/1994 ha categoricamente sancito il principio di “unitarietà del voto”, limitandosi a richiedere, ai fini del superamento del concorso, il raggiungimento del complessivo punteggio di 28/40. Gli atti predisposti dal Ministero convenuto di contro imponevano al candidato il conseguimento di un punteggio minimo di 7/10 nella prova pratica, ledendo così siffatto principio con la conseguenza di aver introdotto un ulteriore requisito non previsto dalla normativa primaria.

L’opinione del Consiglio di Stato era del resto già stata espressa con la sentenza n. 950/2016 ad avviso della quale «La tipizzazione della procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all’Amministrazione la possibilità di discostarsi dalle disposizioni dettate dall’articolo 400 del predetto decreto, le quali prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l’ammissione alla prova orale. Di conseguenza, non può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l’impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso. L’articolo 400 citato, al comma 9, specifica che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli in ciò evidenziandosi l’unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto.

Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo, secondo cui i candidati superano la prova scritta, grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno 28 punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale».

Alla luce di ciò è evidente che i quaranta punti devono essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, onde non alterare il richiamato principio.

Avv. Egidio Lizza