Con la sentenza che si allega il Consiglio di Stato intende porre fine all’annosa questione relativa al concorso per dirigenti scolastici tenutosi in Toscana.
Come si ricorderà detto concorso, infatti, fu annullato dal TAR della Toscana sulla base di due elementi essenziali e cioè che la Commissione Giudicatrice fosse stata illegittimamente costituita e che la stessa avesse violato il principio di collegialità di valutazione e correzione delle prove.
Il Miur ha ricorso in appello ed il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato le sentenze dei giudici di primo grado, statuendo, però, la illegittimità della II Commissione del concorso in questione ed ordinando, per l’effetto al Miur di nominare una nuova correzione che provveda a ricorreggere le prove corrette dalla II Commissione e risottoponga alle prove orali i candidati, sia i ricorrenti, quindi, che i vincitori del concorso.
Il Miur, non pago della sconfitta, anziché addivenire ad una soluzione che ponga fine definitivamente alla questione, ha rifiutato qualsiasi proposta transattiva avanzata dai legali dei ricorrenti ed ha, anzi, proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cpa V comma al fine di ottenere chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza.
Il Consiglio di Stato, con la decisione in esame, ha spiegato al Miur come procedere ed ha quindi sgombrato ogni dubbio ed incertezza.
La procedura concorsuale deve essere rinnovata.
Tenuti conto dei recenti provvedimenti normativi che consentono l’indizione di un nuovo concorso ordinario (comma 2-ter dell’art. 1 del DL 58) con riserva dei posti ai vincitori ovvero a coloro che sono collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, si deve ritenere che all’Amministrazione Scolastica non sia consentito più indugiare.