Consiglio di Stato – Ordinanza n. 8 del 19 maggio 2016

Diplomi magistrali. L’Adunanza fa il censimento.

 

L’Adunanza Plenaria torna ad esprimersi con Ordinanza n. 8 del 19 maggio 2016 sulla tormentata questione giuridica dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno 2001/2002. In particolare il Collegio ha rinviato al  16 novembre 2016 l’udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi, ma soprattutto ha avanzato una serie di richieste istruttorie alla Amministrazione volte ad una sorta di “censimento” dei diplomati magistrali relativamente alle Gae. Ecco più specificamente cosa chiede il Cds alla Amminsitrazione:

“in particolare, che questa Adunanza plenaria ravvisa l’esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori, al fine di delineare un quadro più completo della intera vicenda fattuale, con particolare riferimento alle seguenti circostanze:

– alla incidenza, sul piano straordinario di assunzione dei docenti precari in corso di svolgimento, dell’eventuale assorbimento nelle graduatorie ad esaurimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, sulla base di una stima realistica che tenga conto del numero dei soggetti muniti di quel titolo abilitante potenzialmente interessati ad entrare in graduatoria;

– al numero dei soggetti, muniti del solo titolo abilitativo del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, eventualmente già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dopo l’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, se del caso anche per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli: detto accertamento dovrà riguardare il periodo compreso tra il primo aggiornamento delle graduatorie disposto con DDG 16 marzo 2007 ( per il biennio 2007/2008 e 2008/2009) e le successive tornate di aggiornamento, fino a ricomprendere la sessione di cui al d.m. 235 del 2014, oggetto della impugnazione di primo grado, nonchè quella successiva regolata dal d.m. 325 del 2015;

– al numero dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 che hanno seguito i corsi annuali abilitanti istituiti presso le Università ai sensi dell’art. 2, comma c bis, del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 ( convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143) e che sono entrati eventualmente nelle graduatorie ad esaurimento, nel suddetto periodo, in ragione di detto titolo abilitante aggiuntivo. Tale indicazione dovrà essere completata con la specifica indicazione delle Università italiane che hanno in concreto attivato detti corsi abilitanti;

considerato che all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui innanzi provvederà l’appellata Amministrazione scolastica, a mezzo di relazione scritta di chiarimenti da depositarsi nella Segreteria di questa Adunanza plenaria nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza;

considerato che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del c.p.a., viene fin d’ora fissata al 16 novembre 2016 l’udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi;”

Ancora dunque c’è tempo per continuare la battaglia e rpetendere le assunzioni, ma soprattutto si spera per impugnare i nuovi aggiornamenti.

Avv. Elena Spina