Graduatorie di Istituto: la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo
“La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che questi principi non operano in presenza di una graduatoria di istituto, in relazione alla quale: «ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma quarto, del d.l.gs. 165 del 2001: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale» (Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 7773).
Nel caso di specie venendo in rilievo un graduatoria di istituto deve ritenersi che si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, con giurisdizione del giudice amministrativo.”