Dimensionamento rete scolastica: l’interesse ad agire dei genitori e del personale scolastico deve persistere per tutto il corso del giudizio, anche in appello.
Con la sentenza n. 5383-2013 depositata il 12 novembre u.s., il Consiglio di Stato sez. VI, in tema di impugnativa dei provvedimenti adottati dalle competenti Amministrazioni da parte dei genitori degli alunni e del personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche interessate al piano di dimensionamento, ha avuto moto di affermare il seguenti principi:”Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, in linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituiti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell’Amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell’ambito della scuola, sicché la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all’impugnazione laddove si prospetti l’incidenza dell’atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell’istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 21.2.2001, n. 896; Cons. St., sez. VI, 3.4.2001, n. 1958; Cons. St., sez. VI, 8.10.1992, n. 735).
È pur vero però che, riconosciuta in tal guisa la legittimazione a ricorrere ai genitori degli allievi, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo in ordine alla qualità del servizio con riferimento ai requisiti dimensionali, come ricorda correttamente la sentenza impugnata, l’affermazione dell’esistenza di un interesse concreto e attuale alla favorevole definizione del ricorso deve comunque e sempre accompagnare, in tali casi, la sua proposizione.“In altre parole, nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta gli originari ricorrenti avrebbero dovuto fornire quanto meno concreti indizi in ordine alla natura e portata dei pregiudizi che – in quanto genitori degli alunni appartenenti ai due istituti scolastici che si andavano a scorporare, ovvero in quanto appartenenti al personale docente e amministrativo degli istituti stessi – sarebbero andati inevitabilmente o, quanto meno, verosimilmente ad affrontare” (Cons. St., sez. VI, 13.4.2010, n. 2054).
Quanto ai genitori, infatti, essi non hanno indicato le ragioni per le quali la creazione di due distinti e nuovi Istituti Comprensivi potesse pregiudicare la fruibilità scolastica e/o l’erogazione del relativo servizio, gli atti impugnati non recando indicazioni di ridimensionamento nel numero delle classi o degli insegnanti o, comunque, una loro modificazione o una destinazione dei discenti a edifici scolastici diversi da quelli di attuale frequenza; e tanto vale anche per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo, che non risultano intaccati – nei propri interessi lavorativi, funzionali o logistici – dal semplice strumento programmatorio. “Solo nell’ipotesi, invero, di adozione, in prospettiva, di provvedimenti di rimodulazione e/o diversa assegnazione di alunni, docenti o altri dipendenti (o aggravamento dei compiti di questi ultimi o di obbligata rinuncia a servizi scolastici essenziali) i provvedimenti in esame, quali necessari presupposti rispetto a tali future determinazioni, potrebbero, infatti, essere investiti di impugnativa in una con le scelte pianificatorie di cui si controverte” (così, ancora e a titolo esemplificativo di tale condivisibile orientamento, la cit. sentenza Cons. St., sez. VI, 13.4.2010, n. 2054).
Alla luce di tanto, onde evitare delle pronunce d’inammissibilità e/o d’improcedibilità per carenza d’interesse, occorrerà (per i genitori e/o per il personale ricorrente) non solo allegare ma anche comprovare che il nuovo assetto organizzativo della rete scolastica oggetto del piano di dimensionamento comporti, oggettivamente, dei pregiudizi in ordine al mutamento della qualità del servizio e/o dell’attività lavorativa.