Graduatoria provinciale permanente per la nomina dei docenti di scuola materna: attribuzione del doppio punteggio per il servizio prestato in comuni montani.
La ricorrente in primo grado, oggi appellata, ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la graduatoria provinciale permanente per la nomina dei docenti di scuola materna lamentando la mancata attribuzione del doppio punteggio per il servizio prestato in varie scuole del Comune dell’Aquila, considerato montano ai sensi della legge n. 134/04 di conversione del d.l. n. 97/04, che alla lett. h) richiama i comuni di montagna di cui alla legge n. 90/1957.
La sentenza impugnata ha richiamato la decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 2207/2005 per fondare l’accoglimento del ricorso in primo grado proposto dall’odierna appellata.
Tale orientamento (Cons. Stato, VI, 9.5. 2005, n. 2207). e’ stato nuovamente confermato anche dal Consiglio di Stato laddove nella sentenza in esame ha affermato che a norma dell’art. 27, comma 3, del T.U. n. 267/2000, è affidato alla Regione il compito di individuare gli ambiti e le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane; e la legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2003 (art. 4 e tab. A) individua i comuni totalmente montani, tra cui è compreso il comune di L’Aquila. “Non può ritenersi che la legge regionale abbia invaso le competenze statali, previste dall’art. 117 Cost., poiché: – la legge regionale ha classificato i comuni, in coerenza con l’art. 27, comma 3, del testo unico, in un sistema per il quale non vanno di volta in volta accertate le caratteristiche dei comuni (come disponeva la legge n. 991 del 1952), ma una volta per tutte rileva la classificazione regionale, con indubbia valorizzazione del principio di certezza delle relazioni giuridiche; – la medesima legge non ha in alcun modo inciso sull’esercizio dei poteri ordinamentali ed organizzativi dello Stato relativi al servizio scolastico, poiché ha operato una qualificazione di uno degli elementi concorrenti per la sussistenza di un presupposto di fatto, rilevante per la verifica della concreta sussistenza del disagio, connesso alla attribuzione del punteggio in misura doppia.
Tali considerazioni, unitamente alla natura meramente ricognitiva degli elenchi redatti dal Ministero dell’istruzione, comportano il rigetto delle censure dell’appellante”.
(Fonte: “www.gazzettaamministrativa.it“)