Per il Consiglio di Stato è illegittimo, in quanto eccessivo, l’accantonamento dei posti in organico Ata in favore del personale esterno alle graduatorie provinciali di Reggio Calabria.
L’azione legale intrapresa nel 2012 dal personale ATA della provincia di Reggio Calabria, per contrastare l’illegittimo accantonamento dei posti dell’organico in favore di personale esterno alla graduatorie provinciali – curata in ogni sua fase e grado dall’avv.Santina Franco ( foro di Patti) e da questi patrocinata in primo grado davanti al Tar di Roma, con esito totalmente favorevole (sentenza n. 7780/2013) e successivamente patrocinata in sede di appello, davanti al Consiglio di Stato, dall’avv. Lucio di Salvo – ha avuto il suo epilogo con la sentenza n. 2474 del 15.05.2015 con cui è stato rigettato l’appello proposto dal MIUR, è stata confermata la sentenza di primo grado e condannato il MIUR al pagamento di € 8.000,00 a titolo di spese legali.
Si legge in sentenza che “Contrariamente a quanto dall’Amministrazione rilevato, del tutto incomprensibile sotto il profilo contabile appare poi l’esigenza di continuare a svolgere gare di appalto per i servizi di pulizia in comprensori scolastici presso i quali le graduatorie annoverano a tutt’oggi un numero cospicuo di iscritti”.
Pertanto il Consiglio di Stato concorda nel ritenere che o si calcolano i posti da accantonare su quelli vacanti in organico come sostiene il TAR Sicilia, oppure si ridefinisce la percentuale di accantonamento in maniera meno consistente e perciò meno deleteria per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
“ D’altro canto la sentenza impugnata richiamando la direttiva CE 1999/70 e il decreto legislativo di recepimento n. 368 del 6 settembre 2001, che hanno posto dei limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per ogni tipo di personale in servizio presso la pubblica amministrazione, ha evidenziato un’ulteriore possibile paradossale conseguenza derivante dall’adozione degli atti impugnati. Infatti i beneficiari dei contratti a tempo determinato, ove quest’ultimi vengano rinnovati (come pure è possibile), potranno ottenere, anche per via giudiziaria, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e ciò in danno dei soggetti legittimamente inseriti in graduatoria che aspirano al medesimo incarico.”
La suddetta sentenza, quindi, rappresenta l’ulteriore conferma che il percorso giudiziario intrapreso nel 2012 – a tutela dell’ ormai insostenibile condizione di precarietà, che a causa dei tagli e della continua riduzione dei posti grava soltanto sul personale inserito nella GAE della provincia di Reggio Calabria, senza minimamente intaccare la posizione lavorativa dei Co.Co.Co ed ex-L.s.u appalti storici – sebbene lungo e spesso complicato, è stato giusto, fruttuoso e assolutamente indispensabile. A questo, punto il MIUR che ingiustamente ha privilegiato queste categorie (Co.Co.Co ed ex-L.s.u appalti storici) a danno del personale regolarmente inserito in graduatoria, (Si vedano anche le sentenze del Tar Lazio – n. 3299, n. 3300 del 25 febbraio 2015, n. 7778 del 31 luglio 2013, n. 6333 del 12 luglio 2012, di cui la sentenza del Consiglio di Stato del 15 maggio 2015 n. 2474 rappresenta la definitiva conferma), non potrà che prendere atto della decisione definitiva del Supremo Collegio e adempiervi immediatamente, provvedendo alla rideterminazione degli organici e all’emanazione dei provvedimenti conseguenti in favore dei ricorrenti.