La disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 417 del 1974 demanda al Consiglio di Istituto la previa fissazione dei criteri di massima ai fini dell’assegnazione delle classi ai docenti, ma non una attribuzione consultiva con riferimento ai singoli atti di nomina.
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N. 3814 Reg. Ric. – Anno 1996
Sentenza n. 1765/2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3814/96 R.G., proposto da Xxx Xxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Galdi, presso il cui studio in Roma, Via Suvereto n. 301 è elettivamente domiciliata
contro
il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Perugia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, sono per legge domiciliati;
il Preside dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Spagna” di Spoleto non costituiti in giudizio;
e nei confronti
di X X, rappresentata e difesa dagli Avvocati Salvatore Finocchi e Giorgio Casoli, e presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via G. Antonelli 50, elettivamente domiciliata;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 26 del 25 gennaio 1996.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi di Bologna, nonché di X X;
Vista l’ordinanza della Sez. VI, n. 690 del 30 giugno 1996, con cui è stata respinta la domanda incidentale di sospensione della pronuncia impugnata;
Vista la memoria depositata da X X nell’imminenza dell’udienza di discussione;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Udita la relazione del Consigliere di Stato Alessandro Pajno ed uditi, altresì l’Avv. Dello Stato De Socio per il Ministero della Pubblica Istruzione e per il Provveditorato agli Studi di Perugina;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria la Sig. Xxx Xxx esponeva, innanzi tutto, di essere docente di ruolo negli istituti di istruzione secondaria per la disciplina “dattilografia” sin dal 1987, e di aver prestato servizio, presso l’ITC “Spagna” di Spoleto, quale titolare della cattedra di “dattilografia e trattamento del testo e della parola”. Precisava, altresì, la ricorrente, che nell’ITC. G. di Spoleto veniva attuata la minisperimentazione “IGEA” disposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, che vedeva, nelle classi sperimentali, la sostituzione dell’insegnamento della dattilografia con la disciplina atipica “laboratorio e trattamento del testo e della parola”, con possibilità di accesso al relativo insegnamento sia per i docenti di dattilografia (classe XXII) che per i docenti di stenografia (classe LXXXIX); e che, considerata l’affinità della nuova disciplina con quella tradizionale della dattilografia, essa avrebbe dovuto essere insegnata in via prioritaria dalla docente di dattilografia, e solo in subordine da quella di stenografia.
La Sig. Xxx esponeva, altresì, che con l’organico di diritto definitivo per l’anno scolastico 1994-1995, approvato con atto del Provveditore agli Studi di Perugina del 12 luglio 1994, venivano costituite due cattedre, di cui una con orario esterno (composta, cioè, da alcune ore presso l’I.T.C.G.. “Spagna e da altre ore presso altri istituti) e l’altra con orario interno (composta, cioè, da ore di insegnamento da svolgersi presso l’I.T.C.G. “Spagna”).
Alla Prof. Xxx veniva assegnata la cattedra orario esterna di trattamento del testo della parola”, con 12 ore presso l’I.T.C.G. di Spoleto e 5 ore presso l’I.P.C. di Giano dell’Umbria; alla Prof. X veniva assegnata la cattedra con orario intero presso l’I.T.C.G. di Spoleto.
Tanto premesso, la Prof. Xxx impugnava, pertanto, l’attribuzione delle cattedre, effettuata dal Preside dell’I.T.C.G. “Spagna, il decreto del Provveditore agli Studi di Perugia di approvazione dell’organico di diritto, nonché quello di approvazione dell’organico di fatto, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria. Questo, con sentenza n. 26 del 25 gennaio 1996, rigettava il gravame. Osservava il Tribunale che le due classi di insegnamento dovessero essere considerate sullo stesso piano, come precisato dal Ministero della Pubblica Istruzione, sicchè pienamente legittima appariva l’assegnazione, alla Prof. X, per l’anno 1994-1995, dell’insegnamento di “laboratorio e trattamento del testo e delle parole”, in considerazione sia del criterio della continuità didattica (anche negli anni precedenti tale insegnamento era stato attribuito alla Prof. X), sia dalla maggiore anzianità, sia dalla più lunga esperienza nella sperimentazione. Il TAR osservava, infine, che legittimamente il Preside aveva disposto l’assegnazione della cattedra senza sentire il Consiglio di Istituto, essendosi uniformato ai criteri in precedenza già elaborati dal medesimo Consiglio.
La pronuncia di primo grado è stata, adesso, impugnata dalla Prof. Xxx con ricorso al Consiglio di Stato. Nel relativo giudizio si sono costituiti il Ministero della Pubblica Istruzione con il Provveditorato agli Studi di Perugia, nonché la controinteressata, Prof. X X.
Con ordinanza n. 690 del 30 giugno 1995 la Sezione respingeva la domanda di sospensione della sentenza impugnata.
Con apposita memoria, depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, la controinteressata ha insistito per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
1. La prima censura, con cui l’interessata deduce sostanzialmente la violazione dell’art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 1417 non può trovare accoglimento.
L’art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 417 del 1974 dispone alla lett. d), per quel che in questa sede rileva, che al personale direttivo spetta di “procedere alla formazione della classe, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto”. Nel disciplinare i poteri del personale direttivo, la norma chiarisce, pertanto, che l’assegnazione del personale docente alle singole classi deve avvenire sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti.
Le esigenze sottese dalla norma appaiono, nel caso in esame, soddisfatte dalla circostanza che il Preside dell’ I.T.C.G. “Spagna” ha provveduto ad attribuire la cattedra alla controinteressata sulla base dei criteri già individuati dal Consiglio di Istituto nei precedenti anni scolastici; criteri questi, che, in pendenza del contenzioso già instaurato dalla prof. Xxx con riferimento ai precedenti anni scolastici – come risulta dal ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla medesima Prof. Xxx e prodotto in atti dall’Amministrazione – il Preside dell’Istituto ha ritenuto di dover applicare anche in relazione all’assegnazione della cattedra per l’anno scolastico 1994-1995.
In nessun caso, invece, la norma di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 417 del 1974 può essere intesa – come, sostanzialmente, fa l’appellante – come idonea a postulare la necessità di una sorta di parere obbligatorio del Consiglio di Istituto sull’atto di nomina del docente; la disposizione di cui al cennato art. 4 del D.P.R. n. 417 del 1974 demanda, infatti, al Consiglio di Istituto la previa fissazione dei criteri di massima ai fini dell’assegnazione delle classi ai docenti, ma non una attribuzione consultiva con riferimento ai singoli atti di nomina.
Nella situazione sopra descritta – che vede la sussistenza del presupposto specifico richiesto dall’art. 3 del D.P.R. ai fini dell’assegnazione della classe, costituito dai criteri di massima, non acquista specifica rilevanza la questione riguardante la motivazione, prospettata dall’appellante.
2. Anche gli ulteriori profili di doglianza prospettati dall’appellante non possono trovare accoglimento. Assume, in proposito, rilievo decisivo la circostanza -sottolineata dai giudici di primo grado – che lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione ha, a suo tempo, chiarito con nota del 25 maggio 1993 indirizzata dal Direttore Generale dell’Istruzione Tecnica al Provveditorato agli Studi di Perugia che l’assegnazione della cattedra “laboratorio e trattamento del testo e della parola” presso l’Istituto Commerciale “Spagna” di Spoleto andava disposta in favore dei docenti delle classi di concorso XXII/A (dattilografia) e LXXXIX/A (stenografia) secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto, quali l’anzianità nella scuola, la continuità didattica, l’esperienza specificamente acquisita nella sperimentazione, e l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento: come è avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale la cattedra è stata assegnata alla docente che la aveva conseguita nel precedente anno scolastico (come si evince dallo stesso ricorso straordinario proposto a suo tempo dalla Prof. Xxx) e che era dotata, rispetto all’appellante, di una maggiore anzianità di servizio nella scuola .
Non può, pertanto, essere condiviso l’assunto fondamentale prospettato dalla prof. Xxx con il ricorso di primo grado, secondo cui nella “minisperimentazione IGEA”, comportante, tra l’altro, la sostituzione, nella classi sperimentali, della dattilografia con la disciplina atipica “laboratorio e trattamento del testo e della parola”, tale ultima disciplina avrebbe dovuto essere insegnata in via prioritaria dai docenti di dattilografia e solo in via subordinata, in presenza di ore residue, dai docenti di stenografia. Ai fini, infatti, dell’accesso all’insegnamento della sopra ricordata disciplina atipica, le due classi (dattilografia e stenografia) debbano essere considerate, come chiarito dal Ministero, sullo stesso piano, mentre la scelta in concreto dall’insegnante risulta demandata ai criteri elaborati dal Consiglio di Istituto. Non possono, infine, trovare ingresso nel presente giudizio le doglianze prospettate dall’appellante con riferimento all’applicazione dei criteri del Consiglio di Istituto, dal momento che esse si risolvono in censure, nei confronti del provvedimento di assegnazione della cattedra, inammissibilmente dedotte, per la prima volta, in sede di appello.
In conclusione, l’appello proposto dalla Prof. Xxx deve essere respinto.
La Natura delle questioni trattate induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sez. VI), definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto dalla Prof. Xxx Xxx.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – (Sez. VI), con l’intervento dei signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere, est.
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere