Consiglio di Stato – Sentenza n. 1719 del 23-03-2009

Consiglio di Stato Sentenza n. 1719/2009

Presupposto essenziale, al fine della valutazione come titolo per la graduatoria permanente, è che il servizio militare di leva sia stato prestato in costanza di nomina.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.1719/2009
Reg.Dec.
N. 60 Reg.Ric.
ANNO 2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso iscritto al NRG 60/2007, proposto dal Ministero della pubblica istruzione e dal Centro servizi amministrativi di Frosinone, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui per legge domiciliano, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
S. V., rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Baldi e Antonio Salerno, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino, n. 29, presso lo studio dell’avv. Arrigo Varlaro Sinisi;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Latina, 9 ottobre 2006 n. 1047.
Visto il ricorso in appello;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
visti gli atti tutti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis;
uditi l’avvocato Barbieri per l’appellante e l’avvocato Colagrande su delega dell’avv. Salerno per l’appellato;
ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. L’odierno appellato presentava svariati motivi di ricorso avverso la graduatoria permanente del personale educativo (PPPP fascia III) adottata dal Centro servizi amministrativi di Frosinone (nota 2.8.2005, prot. n. 14101) , in ordine al punteggio a lui assegnato.

1.1. Il Tar accoglieva solo il motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione del servizio militare di leva.

2. Contro la sentenza in parte qua ha proposto appello l’Amministrazione, lamentando che il Tar ha fatto erronea applicazione del d.m.25 maggio 2000 n. 201, che invece riguarda le graduatorie di circolo e di istituto, laddove andava applicato il d.m. 31 marzo 2005, che, al fine della formazione delle graduatorie permanenti, consente la valutazione del servizio di leva solo se prestato in costanza di nomina.

3. La censura è fondata e pertanto l’appello è da accogliere.

3.1. Nell’istituire le graduatorie permanenti di cui all’art. 401, d.P.R. 16 aprile 1999 n. 297 e successive modificazioni (prima, seconda e terza fascia), l’Amministrazione scolastica in un primo tempo non ha previsto la valutazione del servizio militare di leva, che era stata viceversa contemplata dal d.m. 25 maggio 2000 n. 201 solo per le graduatorie relative alle supplenze (per le quali va valutato tutto il servizio militare di leva svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, anche se non prestato in costanza di nomina).
Successivamente, la valutazione del servizio in questione è stata introdotta dalla tabella allegata al d.l. 7 aprile 2004 n. 97, lettera b, sub i), ma tale prescrizione è stata soppressa dalla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143.
Infine, soltanto con l’art. 3, co. 6, del decreto direttoriale 31 marzo 2005 il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge, resi in costanza di nomina, sono stati inclusi tra i titoli valutabili.
Poiché la norma da ultimo indicata costituisce una prescrizione sopravvenuta, essa dev’essere applicata anche al servizio militare di leva prestato anteriormente al 21 maggio 2004 (termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie permanenti ai sensi del decreto direttoriale 21 aprile 2004), in quanto il congelamento del punteggio già posseduto nelle precedenti graduatorie (espressamente previsto dall’art. 1, co. 8 del decreto direttoriale 31 marzo 2005) dev’essere riferito, ovviamente, ai titoli che erano stati oggetto di precedente valutazione, e non anche ai titoli divenuti valutabili dopo il 21 maggio 2004, da considerare, a tutti gli effetti, come titoli “nuovi”.
Diversamente ragionando, si violerebbe apertamente il principio della par condicio tra candidati, venendo discriminati ingiustamente coloro che hanno svolto il servizio militare di leva in data anteriore al 21 maggio 2004 rispetto a coloro che hanno reso lo stesso servizio in data successiva.

3.2. Tuttavia, resta fermo il presupposto essenziale, al fine della valutazione del servizio militare come titolo per la graduatoria permanente, che il servizio militare di leva sia stato prestato in costanza di nomina.

3.3. Invece, nel caso specifico, il ricorrente in prime cure non ha prestato il servizio di leva in costanza di nomina, in quanto è stato collocato in congedo illimitato dal servizio militare il 10 ottobre 2001 e in pari data ha iniziato l’attività di insegnamento.

3.4. Ha errato il Tar a ritenere applicabile al caso di specie il d.m. 25 maggio 2001 n. 201, atteso che esso, come sopra chiarito, e segnatamente la sua tabella A allegata, si applica solo per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto e non anche per la compilazione delle graduatorie permanenti.
Per queste ultime, come visto, si applica il d.m. 31 marzo 2005, che al fine della valutazione del servizio di leva considera come presupposto essenziale che esso sia prestato in costanza di nomina.

3.5. Né rileva la nota 10 maggio 2004 n. 691, invocata dal Tar, che è una nota di chiarimenti che non si riferisce al d.m. 31 marzo 2005, bensì al precedente d.d. 21 aprile 2004 con cui era stata disciplinata la formazione delle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2004-2005. Tale d.d. del 21 aprile 2004 inizialmente prevedeva la valutazione del servizio militare, in coerenza con il d.l. 7 aprile 2004 n. 97, nella cui vigenza il d.d. 21 aprile 2004 veniva varato, e dunque la nota di chiarimenti del 10 maggio 2004 dava istruzioni su come indicare tale servizio nel modulo di domanda. Ma tali previsioni non hanno mai trovato applicazione in quanto con la l. 4 giugno 2004 n. 143 è stata soppressa la lettera i) della tabella di valutazione annessa al d.l. n. 97/2004 e conseguentemente annessa al citato d.d. 21 aprile 2004.

4. In conclusione, l’appello va accolto.
La complessità della questione dovuta ad un intricato avvicendamento normativo, fonte di incertezze applicative, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge l’originario ricorso proposto innanzi al TAR.
Compensa interamente le spese e onorari di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2009, con la partecipazione di:
Giuseppe Barbagallo – Presidente
Luciano Barra Caracciolo – Consigliere
Rosanna De Nictolis – Consigliere relatore ed estensore
Domenico Cafini – Consigliere
Maurizio Meschino – Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23/03/2009