Consiglio di Stato – Parere n. 808-2011

Ammissibili i ricorsi straordinari proposti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo.

 

La norma sopravvenuta di cui al comma 8 dell’art. 7 del nuovo codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entrata in vigore dal 16 settembre 2010, stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica “è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.

Deve tuttavia ritenersi che la tale norma abbia contenuto innovativo e non interpretativo, non essendo formulata (e quindi non avendone le caratteristiche) come norma di interpretazione autentica: ad essa quindi non può attribuirsi una valenza retroattiva.

In base alle esigenze di certezza dell’ordinamento e dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento, deve preferirsi l’opinione che consente di rendere comunque il parere sui ricorsi straordinari in materia di pubblico impiego privatizzato, notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice, in applicazione dei principi desumibili dall’art 5 c.p.c., disposizione alla stregua della quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

 

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