Consiglio di Stato – Parere n. 2258 del 03-06-11

Graduatorie: il Consiglio di Stato ribadisce la validità del principio dell’inserimento a pettine.

 

La pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza 9 febbraio 2011 n. 41), nell’eliminare dal mondo giuridico la disposizione illegittima (art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134), di natura innovativa e comunque non conforme ai principi che ordinano la materia, ha ribadito la validità, sulla base delle norme in vigore, del principio dell’inserimento a pettine per i docenti che chiedono il trasferimento ad altra provincia.

Da ciò discende l’illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate. E precisamente :

  • decreto ministeriale 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui, all’art. 1, comma 11, stabilisce che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell’istanza di iscrizione (ovvero permanenza, conferma, aggiornamento) delle graduatorie provinciali permanenti, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011, viene collocamento in quelle graduatorie in posizione subordinata (“in coda”) al personale incluso in III fascia;
  • lo stesso decreto n. 42, nella parte in cui, all’art. 12, comma 1, stabilisce che “in coda alla III fascia vengono collocati, secondo la fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1 ,comma 11…”..

(Provvedimento inviato dall’Avv. Mario Ferreri)

 

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