Consiglio di Stato – Ordinanza n. 4834 del 22 ottobre 2014

Importanti novità nella tanto ambita Gae, che pare debba aprirsi anche al riconoscimento del diploma magistrale.

 

La vicenda dei diplomati magistrali è stata portata innanzi alle aule di giustizia dalle migliori Associazioni, sindacati e avvocati specializzati e riguarda tutti quanti abbiano conseguito l’abilitazione magistrale entro l’anno 2001-2002, merita aggiornare con le ultime pronunce già pubblicate di cui si è avuta notizia. I diplomati magistrali si sono visti negare per un decennio addirittura gli effetti legali del proprio titolo di studio.

La questione era nata quando il Consiglio di Stato, sezione seconda, all’Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell’11 settembre 2013, aveva spiegato come “prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall’articolo 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012”.

La domanda giudiziale di annullamento del D.m. 235/2014 nella parte in cui impediva l’inserimento dei diplomati magistrali era stata però respinta dal Tar del Lazio con sentenza breve n. 7858/2014, ancora oggi confermata da diverse pronunce (vedi Ord. Tar sez. III bis n. 5233/2014).

Da ultimo il Consiglio di Stato, è andato oltre e con Ordinanza n. 4834/2014 ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza negativa del Tar Lazio con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere nella presente fase cautelare l’interesse degli appellanti all’ammissione con riserva alle graduatorie ad esaurimento; Ritenuto che sussistano, in tal senso, i presupposti di cui all’articolo 98 del codice del processo amministrativo per l’accoglimento dell’istanza cautelare, al fine della sollecita definizione del giudizio di merito, comportando l’esecuzione della sentenza impugnata un danno grave e irreparabile per la posizione degli appellanti che altrimenti non potrebbero aspirare alla progressione in graduatoria cui è correlata l’ammissione in ruolo; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare”.

Questa Ordinanza in buona sostanza rende ancora tutto possibile per i diplomati magistrali che possono ancora andare avanti nella loro battaglia, anche proponendo ricorsi di lavoro.

Avv. Elena Spina