Il Consiglio di Stato ritiene illegittimi il D.D.G. n. 58/2013 e il Regolamento n. 81/2013 che modifica il n. 249/2010 nella parte in cui escludono coloro con 540 o 360 giorni cumulati con o senza servizio specifico di 180 giorni.
Gli appellanti erano stati esclusi dalla frequenza ai percorsi abilitanti speciali per la mancanza del requisito del servizio specifico nella classe di concorso per cui era stata presentata la domanda, anche sotto il profilo della insufficienza dei giorni di servizio imposti dal regolamento predisposto dal Ministero.
Il Tar del Lazio con ordinanza n. 2374/2014 aveva respinto le istanze cautelari avanzate motivando il rigetto in questi termini: “Considerato che i predetti ricorrenti non risultano in possesso dei requisiti di servizio previsti dal D.M. n. 58 del 30 luglio 2013, segnatamente del requisito del servizio specifico nella classe di concorso per cui chiedono di abilitarsi; Ritenuto che, in disparte il lamentato pregiudizio grave e irreparabile (ad avviso dei ricorrenti correlato all’avvenuta attivazione dei P.A.S. nella Regione Lazio), le doglianze formulate non permettono una prognosi favorevole in ordine all’esito del proposto gravame, di talché non ricorre nella specie l’essenziale presupposto cautelare del fumus boni iuris;”.
Tanto aveva indotto i ricorrenti ad impugnare dinanzi al Consiglio di Stato il suddetto provvedimento sotto diversi profili. In particolare veniva rilevato che tutta la normativa di rango primario previgente all’emanazione del DM n. 81/2013, aveva individuato in 360 giorni di servizio il requisito sufficiente di accesso alle sessioni riservate per il conseguimento dell’abilitazione, senza richiedere un servizio specifico nella classe di concorso per cui si intendeva conseguire l’abilitazione.
Anche la legge del 20 maggio 1982 n. 270, prevedeva come requisito di accesso ad una sessione abilitante riservata il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, il mero incarico di insegnamento nell’anno scolastico 1980/1981, mentre la legge 4 luglio 1988 n. 246, prevedeva l’istituzione di corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero prestato servizio per almeno un biennio (360 giorni) nei sette anni precedenti.
Tale requisito di servizio veniva confermato anche con la legge del 27 dicembre 1989 n. 417, mediante la quale veniva disposto l’istituzione di un concorso abilitante per soli titoli al quale avrebbero potuto accedere coloro che fossero risultati in possesso di almeno 360 giorni di insegnamento. Successivamente la legge n. 124 del 1999, all’art. 2, comma 4, istituiva corsi abilitanti riservati a coloro che risultavano in possesso dei 360 giorni di insegnamento svolti complessivamente tra il 1995 ed il 1999.
La legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e l’O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001, riaprivano i termini di partecipazione alle sessioni riservate a coloro che avevano frequentato i corsi abilitanti previsti dall’O.M. n. 153 del 1999 senza il requisito dei 360 giorni, sanando ogni posizione.
Infine, la legge n. 143 del 2004 ed i successivi decreti attuativi, istituivano i corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avevano insegnato per almeno 360 giorni dal 01 settembre 1999 alla data di entrata in vigore del decreti stessi.
Proprio l’intero complesso normativo rende palese come in tutte le procedura riguardanti il reclutamento del personale docente di ogni ordine e grado, viene richiesto come unico requisito l’aver svolto almeno 360 giorni di servizio, senza alcun servizio specifico o clausola limitatoria in merito al servizio prestato in un anno determinato.
Diversamente, con i provvedimenti contestati è stato invece stabilito che “ai fini dell’accesso ai PAS sarà valutabile il servizio prestato nell’anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di tempo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero ai sensi dell’art. 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati , nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purchè almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare (comma 3, art. 1)”.
I ricorrenti avendo documentato un servizio prestato complessivamente nei diversi anni scolastici indicati dal bando, chiedevano l’ammissione a tale percorso.
Con l’ordinanza emanata dal Consiglio di Stato vengono accolte le richieste degli appellanti e affermato il seguente principio “ Considerato che, nella comparazione dei contrapposti interessi, propri di questa fase cautelare, appare prevalente l’interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del giudizio di merito, di pregiudizio per l’amministrazione scolastica”.
Tale pronuncia conferma l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel mese di agosto. Infatti, con le ordinanze nn. 3239/2014, 3251/2014, 3252/14 del 24 luglio 2014, è stato rilevato che: “ Considerato che ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente; Rielvato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere, nella presente fase cautelare l’interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Rilevato quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all’art. 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata impedirebbe agli istanti di cogliere l’opportunità di partecipare ai corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 58/2013; Rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’’istanza cautelare, ai fini dell’ammissione con riserva degli appellanti ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce alcun pregiudizio dell’Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, né alcun limite numerico di ammissibilità [..]”.
Tali pronunce dovrebbero finalmente definire la questione.