Il Consiglio di Stato sospende il concorso dei dirigenti scolastici in Calabria.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare del 29/8/2012, sospende il concorso dei dirigenti scolastici in Calabria riformando la precedente ordinanza del TAR Calabria invitato a sollecitare la fissazione dell’udienza di merito considerato che l’appello presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris con riferimento al ruolo ricoperto dal presidente della commissione esaminatrice e già presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, frequentato anche da dirigenti con funzioni vicarie poi ammessi al concorso.
F.to Franco Sola segretario generale SAB
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N. 03371/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05603/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5603 del 2012, proposto da:
[omissis];
contro
Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria in persona del direttore generale in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[omissis], non costituiti;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 00307/2012, resa tra le parti, concernente approvazione elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per 2386 posti da dirigente scolastico
Visti gli artt. 62 e 55 comma 10 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Alessandra Morcavallo e l’avvocato dello Stato Grumetto;
Considerato che l’appello presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris, con riferimento al motivo di ricorso concernente il ruolo del professor [omissis], presidente della commissione esaminatrice e già presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, frequentato anche da dirigenti con funzioni vicarie poi ammessi al concorso;
Ritenuto che, pertanto, l’istanza cautelare merita accoglimento, ai fini della rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare avanzata con l’appello (ricorso numero: 5603/2012) ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate per la presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)