Concorso dirigenti scolastici in Lombardia: rigettato l’appello cautelare del MIUR
Con l’ordinanza che si alliga, segnalo la decisione cautelare del CDS del 28 agosto 2012 con la quale il massimo consesso Amministrativo ha rigettato l’appello cautelare proposto dal MIUR sulla notoria sentenza del TAR Lombardia sul concorso per DS sulla scorta della seguente motivazione :
“Considerato … che, in relazione al merito della controversia, il rispetto del principio dell’anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2012, n. 1928);
che, nella specie, tale principio non è stato rispettato;
che, infatti, le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi;
che tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio ” .
Orbene, alla luce di tanto, non è da escludere che nel Consiglio dei MInistri fissato per venerdì p.v. possa adottare delle misure finalizzate a garantire il corretto e contingente avvio dell’anno scolastico 2012/2013 in Lombardia oramai alle porte e che, allo stato, registra numerosissime istituzioni scolastiche senza la massima figura dirigenziale.
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N. 03295/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05836/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[omissis]
nei confronti di
[omissis]
con l’intervento di
ad adiuvandum:
[omissis]
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV, 18 luglio 2012, n. 2035.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, gli avvocati Pafundi, Barboni, per sè e per delega degli avvocati Angiolini e Nespor, Resta, Bertone, Pugliano e Zenga.
Considerato, all’esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che in relazione alle questioni preliminari poste con l’atto di appello: a) i candidati che hanno superato le prove scritte non sono controinteressati ai quali deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio; b) la proposizione del ricorso collettivo è ammissibile quando, come nella specie, viene dedotto un motivo (violazione delle regole dell’anonimato) il cui accoglimento determina un vantaggio per tutte le parti ricorrenti;
che, in relazione al merito della controversia, il rispetto del principio dell’anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) (tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2012, n. 1928);
che, nella specie, tale principio non è stato rispettato;
che, infatti, le buste contenenti i nominativi dei candidati hanno natura tale da rendere astrattamente leggibili i nominativi stessi;
che tale circostanza risulta dalla verifica diretta delle buste prodotte agli atti del giudizio;
che, per le ragioni sin qui esposte, l’appello cautelare deve essere rigettato;
che fissa, per trattazione nel merito della controversia, l’udienza pubblica del 20 novembre 2012;
che le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito della presente controversia l’udienza pubblica del 20 novembre 2012.
Le spese della presente fase cautelare sono integralmente compensate tra le parti del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)