Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Con la sentenza del n. 5 del 27/02/2019 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella sua composizione nomofilattica, esprime definitivamente alcuni fondamentali principi di diritto che ulteriormente definiscono il contenzioso in atto relativo alla pretesa dei diplomati magistrali ante 2001/2002 di accesso diretto alle GAE e tra i quali si segnala la lapidaria statuizione per cui “Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Fiorangela Giampaolo Gallo