Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice del lavoro, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, condanna il Ministero dell’Istruzione a risarcire i danni nella misura di ben di 10 mensilità in favore di una docente di religione di scuola secondaria di II grado, assistita dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della CISL SCUOLA, a causa dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, censurata dall’accordo quadro, sui contratti a termine, allegato alla direttiva 1999/70 CE.
La sentenza acquista un particolare rilievo in quanto pubblicata a ridosso della recentissima conversione in legge del decreto concernente le misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico, con cui, fra l’altro, è previsto un concorso per i docenti di religione (il secondo a distanza di ben 15 anni dalla legge istitutiva del ruolo per tale categoria di docenti), che riserva una quota non superiore al 50% dei posti ai docenti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio oltre allo scorrimento delle graduatorie per chi ha superato il concorso del 2004, ma non è ancora entrato in ruolo.
I legali, che avevano ottenuto dei precedenti per il personale della scuola, hanno convinto il Giudice che la particolarità del sistema di reclutamento dei docenti di religione, introdotto dalla legge 186/03, istitutiva di due distinti ruoli regionali (per la primaria e la secondaria), non giustifica che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito, posti cioè destinati a rimanere vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico in quanto privi di titolare, e, quindi, posti che costituiscono organico di diritto.
Infatti, la peculiarità del reclutamento dei docenti di religione non incide sulla regolamentazione del rapporto, lasciato allo Stato italiano, riservandosi la Chiesa esclusivamente un intervento di controllo non sul tipo di rapporto, bensì sulla persona dell’insegnante di religione cattolica, attraverso i meccanismi del rilascio dell’idoneità e della partecipazione alla fase della nomina, onde sia garantita la conformità del docente a determinati standard di natura sia culturale che etica. Tale elemento di specialità, che il Ministero riteneva decisivo per escludere la configurazione dell’abusiva reiterazione dei contratti, invece, per i legali non incide affatto sul divieto di abusivo ricorso ai contratti a termine anche per questa categoria di insegnanti.
Oltre a corrispondere 10 mensilità alla docente, il Tribunale avezzanese ha anche condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento in favore di in favore della ricorrente delle differenze stipendiali maturate per gli scatti di anzianità derivanti dalla ricostruzione della carriera secondo gli anni di effettivo servizio prestati dalla ricorrente.
L’avvocato Salvatore Braghini esprime piena soddisfazione per tale risultato in quanto – afferma – “anche per i docenti di rleigione il termine illegittimamente apposto determina una perdita di chance dell’occupazione alternativa migliore rispetto al ruolo e la sanzione del risarcimento, nel mentre rende giustizia a chi non ha potuto concorrere per il ruolo dal 2004, è stata di certo la causa dell’accelerazione che ha portato alle disposizioni della legge 159/2019, volta a regolarizzare anche la condizione dei docenti di religione precari iscritti nella graduatoria del primo e unico concorso”.
Avezzano, 09 gennaio 2020 Avv. Salvatore Braghini