Comunicato Sindacale
Prot. n. 20/3 sg Lì, 20/03/2017
Il Tribunale di Castrovillari condanna nuovamente il comportamento antisindacale dell’ATP di Cosenza che dovrà pagare anche 5.125,17 euro in materia d’inamovibilità delle RSU del sindacato SAB.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con ordinanza n. 3801/17 del 9/3/2017, in accoglimento totale del ricorso presentato dal segretario generale del sindacato SAB prof. Francesco Sola, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena, condanna il comportamento antisindacale in materia d’inamovibilità delle RSU del SAB tenuto dall’ATP di Cosenza che dovrà pagare anche 5.125,17 euro di spese.
Nel merito, il SAB si era visto costretto a ricorrere nuovamente in Tribunale dopo che, alla presenza di analoga ordinanza, del decorso anno che aveva già deciso l’inamovibilità della prof.ssa di religione cattolica G.S. eletta RSU del SAB c/o l’I.C. di Terranova da Sibari, l’ATP di Cosenza non confermava la predetta nel medesimo istituto, bensì assegnava la stessa all’I.C. di Corigliano Calabro “Erodoto” e, solo per completamento, per due ore settimanali, G.S. veniva assegnata a Terranova da Sibari senza aver chiesto il preventivo nulla osta al sindacato SAB.
Il Giudice afferma che, nel caso in esame si controverte della lesione d’interessi sindacali, quali la tutela della necessaria consultazione e dell’imprescindibile preventiva informativa dell’O.S. per il trasferimento di un suo dirigente, in quanto necessarie ed indefettibili per l’eventuale nulla osta.
Deve essere affermata, di conseguenza, la ricorrenza dell’ipotesi disciplinata dall’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori invocato da parte ricorrente a sostegno delle domande inoltrate, indiscussa deve ritenersi, infatti, la sua applicazione al caso in esame, tanto è disposto per il pubblico impiego contrattualizzato dall’art. 42 del D. L.vo n. 165/2001.
Né potrebbe porsi dubbio alcuno sull’estensione in termini soggettivi ai componenti delle r.s.u. delle prerogative riconosciute dallo statuto dei lavoratori ai soli dirigenti sindacali, stante l’equiparazione, operata dal comma 6 dell’art. 42 cit. proprio allo specifico scopo di rendere operativa la L. n. 300/1970, dei componenti delle rappresentanze unitarie legittimamente costituite presso le pubbliche amministrazioni ai dirigenti sindacali.
Pertanto, la condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica resistente consistita nel trasferimento del dirigente sindacale presso altri istituti diversi da quello di provenienza in cui il rappresentante è stato eletto, che, di fatto, ha comportato l’allontanamento, seppure non definitivo ed in ogni caso parziale, dall’originaria sede di servizio, e, soprattutto, l’impossibilità di svolgimento integrale delle attività tipicamente sindacali, configura un’ipotesi tipizzata di condotta antisindacale,in mancanza del preventivo nulla osta che in via preliminare andava richiesto all’O.S. di appartenenza.
Ne consegue la declatoria di antisindacalità della condotta tenuta dalle amministrazioni resistenti ai sensi degli artt. 22 e 28 L. n. 300/1970 e va ordinata, di conseguenza, la cessazione della condotta appena accertata e la rimozione degli effetti dalla stessa prodotta.
Per le spese di lite condanna le parti resistenti al pagamento in favore della parte ricorrente SAB in complessivi 3.512,50 euro a titolo di compenso professionale ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale da distrarre ai procuratori costituiti ai sensi dell’art. 93 c.p.c., per un totale complessivo pari a 5.125,17 euro.
Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale decisione che va a sommarsi alle precedenti ordinanze emesse da tutti i Tribunali della provincia che hanno visto sempre soccombere l’ATP.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB