Tar Lazio Roma – Ordinanza n. 7956-2019 del 6 dicembre 2019
Si segnala l’ammissione al concorso riservato indetto con DDG MIUR 85/2018 di un docente, assistito dall’Avv. Giuseppe Buonanno del Foro di Roma, nelle classi Ab24 e Ab25 che ha contestato al MIUR la mancata convocazione individuale tramite comunicazione all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione validata dall’amministrazione scolastica, per cui non aveva potuto prendere parte alla prova fissata.
Il MIUR, in violazione della previsione del Bando che obbligava a comunicare al singolo candidato la data e il luogo di svolgimento della prova con preavviso di almeno 20 gg., aveva unilateralmente, senza alcuna informativa, pubblicato l’elenco della data della prova sul sito istituzionale dell’Ufficio regionale competente, senza procedere all’invio della comunicazione email individuale 20 gg. prima della data fissata.
Con Ordinanza n. 7956 del 6 dicembre 2019, il Tar Lazio Roma ha ritenuto non corretto l’operato del MIUR “ .. nella parte in cui la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione è stata sostituita alla notifica individuale della convocazione mediante invio all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, come prescritto dalla lex specialis della procedura ..” ed ha ritenuto “ .. che siffatta sostituzione della modalità di comunicazione della convocazione per lo svolgimento della prova di concorso integra una non consentita modifica delle regole fissate dall’Amministrazione in sede di predisposizione degli atti generali regolatori del concorso pubblico in questione, in violazione dei principi sul contrarius actus e sul correlativo regime formale di pubblicazione nonché del fondamentale principio di vincolatività e imperatività delle disposizioni dei bandi o degli avvisi di gara e di concorso; [e] reputato pertanto il gravame assistito da idoneo fumus di fondatezza che consente di accogliere la domanda cautelare disponendosi la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e l’ammissione con riserva del ricorrente a tutte le prove concorsuali ..”.
Il TAR ha ritenuto la violazione tale da disporre anche la condanna alle spese della fase cautelare a carico del MIUR, statuendo che “ .. valutato che le spese della presente fase cautelare debbano porsi a carico della resistente Amministrazione. .. Condanna l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 (settecento) oltre IVA e CAP di legge. ..”.
Il docente potrà quindi svolgere la prova al fine dell’utile collocazione in graduatoria da cui era stato illegittimamente escluso.