Tar Lazio – Sentenza n. 2950-2024 del 13.02.24
La vicenda riguarda un candidato siciliano che, all’esito della prova scritta del concorso ordinario docenti 2020 per la Regione Sicilia – classe di concorso A042, riportava un punteggio complessivo superiore alla sufficienza (72 /100) tale da consentirgli, secondo le previsioni del bando, di essere ammesso alla prova orale. A distanza di qualche giorno, il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’individuazione di errori in alcuni quesiti, procedeva alla rideterminazione dei punteggi che sanciva l’esclusione dalla prova orale di numerosi candidati.
Da qui, il ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco (Studio legale di Salvo – ordine di Patti) che, corredato da pareri di illustri docenti Universitari, esperti della materia oggetto del concorso, ha impugnato la rideterminazione del punteggio disposta in autotutela dal Ministero nei confronti del ricorrente, contestando l’erroneità e l’ambiguità di alcuni quesiti, nonché l’erroneità delle alternative di risposta fornite in relazione agli stessi, ovvero la presenza di più risposte corrette.
Da parte sua, il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, non è riuscito a confutare la tesi di parte ricorrente, essendosi limitato a ribadire che la valutazione circa l’ erroneità delle risposte date dai candidati rientrerebbe nell’alveo della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e, come tale, non risulterebbe sindacabile in sede giurisdizionale.
Sul punto il TAR Lazio, con la sentenza n. 2950 del 13.02.2024, in totale adesione alle argomentazioni proposte dall’avv. Santina Franco, fa chiarezza su quelli che sono i limiti della discrezionalità della P.A. in materia concorsuale, statuendo che in sede di pubblico concorso, la formulazione dei quesiti deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione. Ha precisato inoltre “come a fronte delle perizie prodotte dalla parte e delle tesi ivi ragionevolmente sostenute circa la correttezza delle risposte fornite dal ricorrente (e ritenute corrette, originariamente, nel corso della procedura concorsuale), l’Amministrazione non ha prodotto elementi tali da confutare o almeno contestare le tesi sostenute. …. 2.3. In merito, le ricostruzioni scientifiche offerte dagli esperti (professori universitari nelle materie del concorso) nei pareri prodotti in giudizio presentano profili di qualificata attendibilità e evidenziano l’ambiguità da un lato del quesito, nonché l’esistenza – alla luce della formulazione inesatta del quesito – di una pluralità di risposte che possono essere considerate corrette, tra cui quelle fornite da ricorrente…A fronte di tali pareri, come considerato, l’Amministrazione non offre una ricostruzione alternativa, scientificamente sostenibile, a supporto della correttezza dei quesiti… Ne segue che questo Giudice può desumere, dal comportamento tenuto del resistente Ministero, argomenti di prova ex art. 64, comma 4, in favore del ricorrente, che nelle sue perizie di parte ha presentato un principio di prova a sostegno delle censure dedotte nel gravame, ma non è stato smentito dall’intimato Ministero… Ne deriva che le censure prospettate dal ricorrente in relazione ai quesiti contestati sono fondate”.
Grazie all’esito vittorioso del giudizio in questione, il ricorrente è ad oggi l’unico candidato per la Regione Sicilia – classe di concorso A042 “ – Scienze e tecnologie meccaniche” ad essere riammesso e potere proseguire la prova orale, dopo l’ingiusta rideterminazione del punteggio disposta in autotutela del Ministero che ha comportato l’esclusione dall’iter concorsuale di una moltitudine di candidati.