Tribunale di Reggio Calabria – Ordinanza Accoglimento totale del 4.11.2019 – Giudice del Lavoro Dr. Francesca Patrizia Sicari
Una neo Dirigente, assistita dall’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna, si è vista riconoscere il diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, Legge 104/1992, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale di dirigente scolastico, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla regione Sicilia, sia per l’istituzione scolastica da scegliere nell’ambito della stessa regione per il conferimento dell’incarico di dirigente scolastico, in virtù dell’assunzione della ricorrente quale vincitrice del corso-concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con DDG, prot. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017.
Il Giudice Dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: “Preliminarmente deve precisarsi che l’Ufficio Scolastico Regionale difetta di legittimazione passiva, che sussiste esclusivamente in capo al MIUR. La domanda cautelare proposta va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono. La ricorrente si duole della mancata applicazione, nella fase di assegnazione ai ruoli regionali, dei benefici dell’art. 33, c. 5, della L.104/92. 1.Appare infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. E’ pacifico che il Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito, sulla scorta del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017, al quale l’odierna ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria “procedura concorsuale per l’assunzione” riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, c. 4, d.lgs. n 165/2001. La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l’approvazione della graduatoria finale. La Suprema Corte di Cassazione a S.U., nella sentenza n 12221/2006 (decidendo su una controversia relativa all’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), ha ribadito che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”. Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell’assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 33 L 104/92 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall’assegnazione ai ruoli regionali. Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell’ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo. 2. E’ pacifico da parte del MIUR che l’odierna ricorrente sia titolare del diritto a godere dei benefici di cui all’art. 33, c. 5, L 104/92. Il diritto di precedenza è stato poi riconosciuto all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale. Il MIUR neanche in questa sede contesta la sussistenza in capo alla ricorrente della titolarità dei benefici di cui alla citata L 104/92, presupposto che deve considerarsi pacifico tra le parti. 3. Sussiste il requisito del periculum in mora. A tal riguardo deve considerarsi l’obbligo triennale di permanenza nella prima sede di servizio, la distanza tra la sede di servizio e quella di residenza della persona da assistere. 4. Sussiste anche il requisito del fumus boni iuris. In buona sostanza, il MIUR: – ritiene applicabile la tutela dell’art. 33, c.5, L 104/92 solo all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio, quest’ultima intesa come l’istituzione scolastica in cui si svolgerà l’incarico; – considera la precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale (nel cui ambito viene successivamente individuata l’istituzione scolastica) al di fuori della fase di assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto individuale di lavoro. Orbene, con riferimento al corso-concorso in oggetto il Decreto Dipartimentale n. 1205 dell’1.08.2019 così dispone: “Art. 1. E’ approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all’approvazione della graduatoria successiva. Art. 2. Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto”. La ricorrente si è utilmente collocata nella graduatoria ed in quanto tale è stata dichiarata vincitore. E’ anche rientrata nel contingente dei vincitori del concorso per il quali la P.A. ha disposto l’assunzione, in ragione dei posti vacanti e disponibili che si è determinata a coprire, per cui si è così perfezionato il suo diritto all’assunzione. Tutto quello che segue rientra nella fase di assunzione. Ritiene il giudicante che le modalità concrete di articolazione della fase di assunzione adottate dall’Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra l’assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell’istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, debbano invece considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92. La sede di servizio è data dall’istituzione scolastica che si trova nell’ambito del territorio regionale cui corrisponde il relativo ruolo regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001. Né osta a siffatta interpretazione il citato art. 25, comma 1, d. lgs. 165/2001, a mente del quale “«Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa»). L’assegnazione e l’inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va esercitato anche il diritto alla scelta della sede di cui all’art. 33, c. 5, L.104/92. Ne consegue l’accoglimento della domanda cautelare e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero convenuto di consentire alla ricorrente l’esercizio del diritto di scelta tra le sedi disponibili, ai sensi dell’art. 33, c. 5, L.104/92, sia per l’assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l’assegnazione alla regione Sicilia, sia per l’istituzione scolastica da scegliere nell’ambito della stessa regione”.
In pieno accogliendo quindi del ricorso presentato della Neo Dirigente Scolastica.