Di Luigi Giuseppe Papaleo
Avvocato Cassazionista
Giornalista Pubblicista
Il c.d. “piano assunzionale straordinario” introdotto dall’ultima riforma scolastica contenuta nella legge 13/07/2015 n.107 rappresenta la “sanzione” all’eccessivo uso, invalso nel settore scolastico, dell’istituto della reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Tanto ha statuito il Tribunale di Roma, con una sentenza resa lo scorso 15 settembre 2015, proprio a definizione di una vertenza promossa da un docente-precario che in quanto destinatario di svariati contratti a termine ricorreva alla magistratura del lavoro per ottenere la stabilizzazione del suo rapporto di lavoro e le relative tutele complementari.
La pronuncia citata, rappresenta una delle prime applicazioni giurisprudenziali della riforma sulla “buona scuola” ed è particolarmente significativa perché offre una puntuale ricognizione normativa (nazionale e sovranazionale) dell’istituto del contratto a termine applicato ai rapporti di lavoro a termine, nel contesto del pubblico impiego in generale e del settore scolastico in particolare.
Dissertando invero nel “merito”: circa la legittimità dei contratti dedotti in giudizio con la normativa nazionale previgente alla riforma sulla “buona scuola” -L.107/2015- (conformemente all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale: il settore del lavoro scolastico è insensibile all’applicazione della normativa sui contratti a termine di derivazione comunitaria, recepita nel decreto legislativo nr.168/2001 -sent. nr.10127/2012-) la sentenza romana, richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, in risposta alle sollecitazioni della nostra Corte Costituzionale, ha ritenuto l’operato del “MIUR”, con riferimento all’utilizzazione del contratto a termine per l’organizzazione del servizio scolastico, in contrasto con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva europea n.1999/70/CE) per due ordini di motivi: mancata previsione di tempi certi per l’espletamento di apposite procedure concorsuali per l’immissione in ruolo dei docenti e utilizzazione dei contratti a termine per esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali in materia di personale.
Il consesso Europeo, pur ammettendo, infatti, l’evenienza che uno Stato membro, per garantire il servizio di continuità scolastica, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali preordinate all’accesso del personale ai posti permanenti, si avvalga di strumenti di flessibilità del lavoro (quali le supplenze annuali anche reiterate) pretende comunque che il medesimo Stato membro non abusi in concreto di tali strumenti di flessibilità, garantendo così anche il diritto all’insegnamento, quale diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione italiana, nel rispetto del giusto bilanciamento con il diritto all’istruzione.
Il Tribunale Capitolino fa rilevare come la normativa nazionale contenuta nella predetta legge 107/2015, se posta in relazione con le notazioni della Corte di Giustizia su accennate (prevalenti anche sul predetto orientamento della Cassazione in virtù del “primato del diritto comunitario sul diritto interno”) risulta costruttivamente impattante proprio sul tema della stabilizzazione dei rapporti di lavoro del precariato scolastico dove, attraverso il citato piano straordinario di assunzioni, cadenzato nelle tre prescritte fasi “a”, “b” e “c” (e con una decorrenza “giuridica” dal mese di settembre ‘2015) tende ad eliminare quell’elemento aleatorio ed incerto circa l’immissione in ruolo di tutti gli abilitati ed aventi diritto.
Acclarato, quindi, che l’Italia fino al ‘2015, ha violato la normativa europea in materia di contratti a termine, ricorrendo in maniera peraltro reiterata a tale figura negoziale per sopperire, nel settore scolastico, ad esigenze datoriali (ovvero del “MIUR”) di carattere permanente piuttosto che di carattere provvisorio, con la riforma sulla “buona scuola” l’ordinamento nazionale si è riallineato ai dettami dell’ordinamento comunitario “auto-sanzionandosi” proprio con la stabilizzazione dei rapporti di lavoro secondo la previsione del predetto “piano straordinario di assunzioni”.