UIL SCUOLA
Roma, 06 luglio 2010
Prot.: 995
On. Mariastella Gelmini
Ministro dell’Istruzione, Università, Ricerca
On. Renato Brunetta
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Dott. Antonio Naddeo
Presidente dell’ARAN
e, p.c. Dott. Vincenzo Nunziata
Capo di Gabinetto del MIUR
Dott. Giuseppe Cosentino
Capo Dipartimento del MIUR
Al Vice Presidente del CNPI
Al Presidente del Consiglio di Disciplina del CNPI
L O R O S E D I
Oggetto: Sanzioni disciplinari al personale docente della Scuola.
La scrivente Segreteria evidenzia la preoccupazione per il clima di tensione che si sta determinando nelle Scuole con riflessi negativi anche sul normale svolgimento delle attività didattiche, a causa di una non corretta applicazione delle norme relative ai procedimenti disciplinari attivati da dirigenti scolastici nei confronti del personale docente.
Le procedure disciplinari per il personale docente, godono di una diversa regolamentazione in virtù della legge specialis prevista dal D.P.R. 417/74 e successive modificazioni ed integrazioni, con lo scopo di concretizzare la tutela della prerogativa costituzionale della libertà di insegnamento (art 33 della Costituzione); tale norma non è stata modificata dalla c.d. “privatizzazione” del rapporto di lavoro, trovando valore cogente, anche nel richiamo all’art. 91 del C.C.N.L. Scuola.
Da alcune verifiche ed approfondimenti effettuati a seguito del decreto legislativo n.150/2009, abbiamo verificato che il “sistema” del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione, in relazione ai provvedimenti disciplinari da applicare al personale docente, deve continuare a svolgere la propria funzione anche alla luce della nuova normativa introdotta dal Decreto leg.vo n. 150/09.
Il decreto leg.vo n. 150/09, modificando il precedente decreto leg.vo n. 165/01, ha introdotto una specifica e rigida procedura nell’ipotesi di avvio di un provvedimento disciplinare nei confronti del personale dipendente pubblico, senza intervenire sul sistema di garanzie previste per il personale docente.
Nello specifico, solo dall’art. 502 all’art. 508 ( e, pertanto, anche il richiamo al testo unico per gli impiegati civili) sono state abrogate dal decreto leg.vo 150/09, andando di fatto ad incidere anche sulla c.d. riforma Fioroni che, nel tentativo di rendere più efficace il sistema disciplinare nei confronti del personale docente, aveva modificato proprio tali norme inserendo anche una limitazione sul parere, vincolante o meno, reso dal Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione.
Oggi il quadro normativo di riferimento in materia disciplinare per il personale docente risulta, pertanto, caratterizzato essenzialmente dalle norme richiamate dal D.P.R. 417/74, ed in particolare gli articoli 94 e 104, ove la sanzione disciplinare inflitta al docente comporti la sospensione dal servizio per almeno un giorno, rendendo obbligatorio l’acquisizione del preventivo parere del Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione.
Infatti, nel caso di specie, non appare applicabile neanche la norma introdotta dall’art. 73 del decreto leg.vo n. 150/09, ove al primo comma si limita a prevedere la nullità dell’impugnazione di sanzioni disciplinare dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina (Organismi introdotti dai Contratti collettivi), che nulla hanno a che vedere con il preventivo parere reso dal Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione, previsto dal DPR richiamato.
Così anche il successivo art. 73, comma 3, che come norma di “chiusura” si limita a definire che rimangono in vigore ed applicabili solo le norme di legge non incompatibili con tale decreto, non limita, invero, l’applicazione del DPR 417/74, non disponendo in relazione a specifiche fattispecie sanzionatorie, ma unicamente ad un principio di garanzia per il personale docente in caso di avvio di un procedimento disciplinare che deve concludersi con la sanzione disciplinare.
Pertanto, ove la sanzione disciplinare da comminare al personale docente preveda la sospensione dal servizio (anche per un solo giorno), la validità della stessa è soggetta all’acquisizione del parere preventivo ed obbligatorio che il Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione è chiamato a rendere.
Solo la possibilità del ricorso gerarchico è stata esclusa per l’abrogazione esplicita dell’art 504 del decreto leg.vo n. 294/94, lasciando tutt’ora in vita la procedura di cui al art. 25 del Decreto legislativo n.297/94 comma 7.
Per le ragioni sopra rappresentate, si chiede un approfondimento relativo alla corretta applicazione delle norme richiamate, che se non suffragate da procedure coerenti, sarebbero destinate ad incidere negativamente su tutti i procedimenti disciplinari attivati in questa fase di prima applicazione del decreto leg.vo n.150/2009, con il rischio di essere sottoposti ad un giudizio di nullità in caso di ricorso al Giudice competente.
Restando disponibili per ogni ulteriore approfondimento di merito, si inviano distinti saluti.
Massimo Di Menna
Segretario Generale