COMUNICATO STAMPA 16.9.2011
DOPO IL RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA LEGGE BRUNETTA SULLE DETRAZIONI PER MALATTIA, L’UNICOBAS CENTRA UN ALTRO OBIETTIVO:
IL CONSIGLIO DI STATO SMONTA IL ‘RIORDINO’ DELLE CLASSI DI CONCORSO DELLA GELMINI RELATIVAMENTE A ITALIANO, LATINO E GRECO!
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2011, ha accolto il nostro appello avverso le ordinanze cautelari del T.A.R. del Lazio, Sez. III bis – nn. 2073 e 2963 – che aveva respinte le istanze di sospensiva dei provvedimenti impugnati: C.M. n. 21/11 avente ad oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2011/12 – trasmissione schema di Decreto interministeriale” e nota del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione presso il M.I.U.R., prot. n. 272: “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”.
In particolare, il giudice dell’appello, con l’Ordinanza n. 3926/11, ha accolto il ricorso dell’Unicobas ai sensi dell’art. 5, co. 10, del vigente Codice del procedimento amministrativo, che dispone: quando “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito” …il
Consiglio di Stato trasmette la pronuncia di appello “al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
In altri termini, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’originario ricorso proposto da Unicobas è fondato e ne ha anche scritto la motivazione (“stante la tipicità dello strumento regolamentare” … “cui l’art. 64, co. 4 del D.L. n. 112
del 2008, affida, tra l’altro, la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso” … … “appare, in conseguenza, preclusa ogni misura anticipatoria in via amministrativa del contenuto e degli effetti del provvedimento regolamentare”), per cui il TAR del Lazio deve fissare l’udienza di merito in tempi rapidi per definire con sentenza, cioè per annullare i provvedimenti illegittimi impugnati con l’originario ricorso.
Rimane, quindi, valido, in attesa di tale ultima decisione di merito (il cui esito favorevole è stato appunto definito dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 13/09/2011), il fatto che i docenti danneggiati dai provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici e dagli uffici scolastici a livello provinciale nell’osservanza della C.M. n. 21/11 debbano adire il Tribunale Civile – Sez. Lavoro – competente per territorio (sede della scuola di titolarità o dell’ultimo incarico) per chiedere il riconoscimento per l’a.s. in corso del diritto ad occupare una cattedra destinata ai docenti della classe di concorso A052, in forza della normativa tuttora in vigore, che riserva l’insegnamento di latino e greco nei licei classici esclusivamente a coloro che ne possiedono la specifica abilitazione.
Ciò in quanto le modifiche delle attuali classi di concorso ed il loro accorpamento (con la preannunciata dichiarazione di “atipicità”) diverranno legittime solo dopo l’eventuale approvazione del relativo Regolamento nel testo preannunciato dall’Amministrazione centrale. Il Consiglio di Stato ha condannato, inoltre, il M.I.U.R. risultato soccombente, al rimborso delle spese legali del giudizio cautelare d’appello anticipate da Unicobas- Scuola.
In particolare, il giudice dell’appello, con l’Ordinanza n. 3926/11, ha accolto il ricorso dell’Unicobas ai sensi dell’art. 5, co. 10, del vigente Codice del procedimento amministrativo, che dispone: quando “le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito” …il
Consiglio di Stato trasmette la pronuncia di appello “al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
In altri termini, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’originario ricorso proposto da Unicobas è fondato e ne ha anche scritto la motivazione (“stante la tipicità dello strumento regolamentare” … “cui l’art. 64, co. 4 del D.L. n. 112
del 2008, affida, tra l’altro, la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso” … … “appare, in conseguenza, preclusa ogni misura anticipatoria in via amministrativa del contenuto e degli effetti del provvedimento regolamentare”), per cui il TAR del Lazio deve fissare l’udienza di merito in tempi rapidi per definire con sentenza, cioè per annullare i provvedimenti illegittimi impugnati con l’originario ricorso.
Rimane, quindi, valido, in attesa di tale ultima decisione di merito (il cui esito favorevole è stato appunto definito dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 13/09/2011), il fatto che i docenti danneggiati dai provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici e dagli uffici scolastici a livello provinciale nell’osservanza della C.M. n. 21/11 debbano adire il Tribunale Civile – Sez. Lavoro – competente per territorio (sede della scuola di titolarità o dell’ultimo incarico) per chiedere il riconoscimento per l’a.s. in corso del diritto ad occupare una cattedra destinata ai docenti della classe di concorso A052, in forza della normativa tuttora in vigore, che riserva l’insegnamento di latino e greco nei licei classici esclusivamente a coloro che ne possiedono la specifica abilitazione.
Ciò in quanto le modifiche delle attuali classi di concorso ed il loro accorpamento (con la preannunciata dichiarazione di “atipicità”) diverranno legittime solo dopo l’eventuale approvazione del relativo Regolamento nel testo preannunciato dall’Amministrazione centrale. Il Consiglio di Stato ha condannato, inoltre, il M.I.U.R. risultato soccombente, al rimborso delle spese legali del giudizio cautelare d’appello anticipate da Unicobas- Scuola.
Avv. Arturo SFORZA del Foro di Roma
L’Unicobas INCONTRERÀ GLI INSEGNANTI DELLA A052 PRESSO LA PROPRIA SEDE NAZIONALE di V. Tuscolana, 9 in Roma alle h. 15.00 di MARTEDÌ 27 SETTEMBRE con la presenza dell’Avv. Sforza.
Questa importantissima sentenza rende giustizia ai professori di italiano, latino e greco, ai quali la Gelmini aveva tolto il lavoro (se precari) o la titolarità della propria cattedra (se di ruolo). Rende inoltre giustizia alla scuola italiana, già oltremodo colpita da una controriforma sciagurata e minimalista che ha ridotto lo studio della storia nella Primaria, destrutturato i moduli ed il tempo pieno ‘spalmando’ i docenti anche su 10 classi, nonché la Secondaria Superiore con la creazione di un liceo scientifico senza il latino. Rende giustizia agli studenti del Ginnasio, che hanno visto spezzarsi l’insegnamento unitario di italiano, latino e greco (materie strettamente correlate), distruggere la continuità didattica da un anno all’altro e cattedre di materie fondamentali assegnate a docenti non abilitati, utilizzati senza rispetto in funzione di un ‘tappabuchismo’ spicciolo preferito da un governo accattone col bene pubblico e sprecone verso la casta ad una seria ed adeguata pianificazione delle assunzioni. Rende infine giustizia all’Unicobas, che ai danni del governo ha risposto con un’opposizione seria e puntuale. Così come al ‘sostituzionismo’ di certa demagogia parolaia avida di consensi ma capace solo, nella fattispecie del partito dipietrista, di trascinarsi dietro qualche precario senza fornirgli altro supporto che inutili incontri con qualche burocrate del Ministero dell’Istruzione, col risultato di un olimpico nulla di fatto. Ora tutti i docenti danneggiati riotterranno con la nostra assistenza legale il lavoro e la dignità professionale che erano stati loro sottratti.
Stefano d’Errico
(Segretario nazionale Unicobas Scuola)
(Segretario nazionale Unicobas Scuola)