SINDACATO AUTONOMO DI BASE
(Federazione Sindacati Autonomi SCUOLA.BASE)
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-Comunicato Sindacale-
Prot. n.30/10 sg
lì, 30/10/2010
Alla Stampa e TV -Loro Sedi-
Oggetto: Ennesima condanna da parte del Tribunale di Castrovillari per l’ATP di Cosenza che dovrà pagare altri 600,00 euro di spese oltre iva e cpa per comportamento antisindacale in materia di inamovibilità delle RSU del sindacato SAB.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 1294/2010, accoglie il ricorso presentata dal segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e per gli effetti dichiara l’antisindacalità della condotta tenuta dal Ministero dell’Istruzione – ATP di Cosenza (ex Provveditorato Studi) nei confronti del SAB e consistita nel trasferimento dei dirigenti sindacali RSU verso altre scuole diverse da quelle di elezioni RSU e, di conseguenza, ne ordina la rimozione degli effetti, con la condanna al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del procedimento liquidate in 600,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
Nel merito, il SAB aveva regolarmente accreditato gli organi statutari sindacali, compreso l’elenco delle RSU, tra i quali vi era la prof.ssa Elena Elleri che, eletta c/o l’Istituto Comprensivo di Trebisacce, era stata assegnata a quello di Villapiana senza il preventivo nulla-osta del sindacato di appartenenza e della RSU dell’istituto.
Il dirigente reggente dell’ATP di Cosenza non teneva in considerazione le comunicazioni sindacali in quanto, a parere del medesimo, era intervenuto nuovo accordo sindacale confederali-autonomi del 24/9/07 che non prevedeva più, per il solo comparto scuola, il preventivo nulla-osta e, sebbene investito della questione e del danno erariale consequenziale ai nuovi ricorsi che il SAB avrebbe dovuto proporre, non ha inteso intervenire e rimuovere, con aggravio di spese per lo Stato, ciò che adesso stanno rimuovendo i Giudici.
Il SAB contestava tale conclusione sostenendo che il nuovo accordo non era applicabile nel caso di specie, sia perché era intervenuto dopo le elezioni del dicembre 2006, sia perché il SAB non aveva firmato l’accordo la cui applicabilità non può estendersi erga omnes in ragione della mancata attuazione dell’art. 39 Cost. e sia perché contrario all’art. 22 dello statuto dei lavoratori.
Il dirigente reggente dell’ufficio scolastico provinciale, non volendosi discostare dalle precedenti posizioni assunte in merito dai vari dirigenti che hanno retto il Provveditorato di Cosenza in quest’ultimo decennio e, nonostante decine di sentenze in merito emesse dai vari Tribunali di Paola, Rossano e dello stesso Castrovillari, in materia di inamovibilità delle RSU del SAB senza il preventivo nulla-osta, ha preteso la decisione del Tribunale, puntualmente emessa, per mantenere in servizio la prof.ssa Elleri nella scuola di Trebisacce, per continuare a svolgere il ruolo elettivo di RSU.
Con la sentenza attuale, sono complessivamente quasi 5.000,00 euro, oltre IVA e CAP, la somma che lo Stato dovrà pagare per la perseveranza posta in essere dai dirigenti responsabili dell’ATP di Cosenza; tanto è sempre pantalone che paga!
Il SAB prende atto di quanto confermato dal Giudice e cioè che il nuovo accordo debba ritenersi inapplicabile, atteso che determina una modifica in peius, peraltro non consentita, delle garanzie poste a salvaguardia dell’attività delle rappresentanze sindacali aziendali riconosciute dallo Statuto dei Lavoratori.
Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
(Fed.ne Scuola.Base)