Comunicato Avv. Fabio Ganci del 05-10-10

OGGETTO: Anche le graduatorie degli Uffici Scolastici di Ancona, di Caltanissetta, di Caserta, di Modena, di Messina, di Napoli, di Palermo, di Perugia, di Salerno e di Venezia, ripubblicate per l’anno scolastico 2010-201, sono illegittime se non contemplano la valutazione del servizio di leva obbligatorio (o assimilato).

Comunico che il T.A.R. Lazio, con ordinanze nn. 4356 e 4358 del 04 ottobre 2010, emanate su ricorsi patrocinati dallo scrivente procuratore, ha nuovamente sospeso le graduatorie ad esaurimento ripubblicate per l’anno scolastico 2010-2011.

Le graduatorie degli Uffici Scolastici di Ancona, di Caltanissetta, di Caserta, di Modena, di Messina, di Napoli, di Palermo, di Perugia, di Salerno e di Venezia, sono state dichiarate illegittime nella parte in cui non contemplano la valutazione del servizio militare (o assimilato) prestato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all’accesso dell’insegnamento.

La decisione del TAR è degna di nota in quanto i ricorrenti non avevano impugnato, nel termine di 60 giorni, il D.M. 42 dell’8 aprile 2009.

Il Tribunale Amministrativo, tuttavia, ha ugualmente concesso la sospensiva sul duplice presupposto che il Decreto Ministeriale è da ritenersi nullo per violazione di giudicato ( e non semplicemente annullabile) e che la nullità può esser fatta valere anche se è scaduto il termine di 60 giorni previsto per i ricorsi amministrativi.

La nullità del Decreto Ministeriale, in particolare, è stata rilevata per sviamento di potere per elusione delle sentenze n. 6421/2008 del TAR LAZIO, sezione III Quater, e nn. 7259/2010, 325/2010, 27482/20102008 del TAR LAZIO, sezione III Bis.

Cordiali saluti.

Palermo-Roma 05.10.2010

Avv. Fabio Ganci

***

A SEGUIRE IL TESTO DELLE DUE ORDINANZE.

 

N.04358/2010 REG.ORD.SOSP.

N.07561/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7561 del 2010, proposto da:

[omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Ganci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis],;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del D.M. 42/09 relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per gli aa.ss.2010/2011, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona e di Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e di Ufficio Scolastico Provinciale di Modena e di Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno e di Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare sulla base di orientamenti già seguiti dalla Sezione in tema di valutazione del servizio militare (e assimilati) anche se non prestato in costanza di nomina;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie la domanda di sospensione cautelare dei ricorrenti.

Stabilisce la Camera di Consiglio del 17 febbraio 2011 per la trattazione nel merito del ricorso.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Massimo Luciano Calveri, Consigliere

***

 

N. 04356/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 07427/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7427 del 2010, proposto da:

[omissis],, rappresentati e difesi dall’avv. Fabio Ganci, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano, Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis],;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– in parte qua, delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli AA.SS. 2010/2011, approvate dai Dirigenti pro-tempore degli Uffici Scolastici Provinciali;

e per la dichiarazione di nullità

– del DM 42/09, avente per oggetto l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo e di Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta e di Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta e di Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e di Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano e di Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo e di Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia e di Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la sussistenza dei presupposti che consentono l’accoglimento della domanda cautelare sulla base di precedenti orientamenti già seguiti da questa Sezione in materia di riconoscibilità del servizio militare (o servizi sostitutivi) anche se prestato non in costanza di nomina;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie la domanda di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti.

Stabilisce la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011.

Spese compensate ricorrendo giustificativi motivi.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Massimo Luciano Calveri, Consigliere