Collaboratore Scolastico – Istituto Paritario – Mancati versamenti contributi previdenziali. Rettifica punteggio. Risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato

Tribunale di Treviso – Sentenza n.125-2021 del 08.04.21

Un Collaboratore Scolastico assistito dell’Avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), ha dovuto adire il Tribunale di Treviso, ed in data 8.4.2021, il Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Galli, ha emesso Sentenza n. 125/2021, accogliendo tutte le richieste formulate dal legale con la seguente motivazione:

“La documentazione fornita in fotocopia che attesta i periodi di servizio non può ritenersi irrilevante o non probante solo per la mancata produzione degli originali che il ricorrente non è in grado di procurare per fatti sopravvenuti (fallimento dell’istituto privato e incendio degli archivi). Il dubbio sull’autenticità delle dichiarazioni doveva essere concretizzato con censure specifiche. La contestazione generica delle copie non è sufficiente a inficiarne il valore probatorio. “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale”. (Cass 27633/18). – Neppure la omessa contribuzione per i periodi di servizio dichiarati costituisce elemento sufficiente ad escludere il servizio stesso.

– Come osservato in numerose sentenze di merito infatti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore […], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale e il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tuttalpiù, rappresentare elemento per valutare l’autenticità del rapporto dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell’attività lavorativa.

– Per quanto osservato deve essere confermata l’ordinanza emessa nella fase cautelare e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l’Istituto paritario … in qualità di collaboratore scolastico negli anni 2003-2004 e 2004-2015 e ciò ai fini della posizione delle graduatorie d’istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020.

– Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno perché lo stesso sarebbe configurabile solo con riferimento al periodo decorrente dalla messa in mora, coincidente con la notifica del ricorso introduttivo. che però è successivo alla scadenza del termine dei contratti oggetto di risoluzione illegittima.

– Le spese di lite seguono la soccombenza e considerati il valore della causa, la mancanza della fase istruttoria, la mancanza di una fase di discussione con significativo approfondimento degli argomenti introduttivi, il numero e la complessità delle questioni trattate si liquidano in complessivi euro … oltre spese in misura fissa, anticipazioni se documentate e accessori di legge. P.Q.M. – Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:

  1. Accoglie il ricorso e per l’effetto conferma l’ordinanza cautelare emessa in data 30 settembre 2019.
  2. Condanna l’amministrazione convenuta a riconoscere in favore della ricorrente il punteggio corrispondente al servizio prestato presso l’Istituto paritario … in qualità di collaboratore scolastico negli anni 2003-2004 e 2004-2015 e ciò ai fini della posizione delle graduatorie d’istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020 se fini giuridici che ai fini economici.
  3. Condanna l’amministrazione convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi … oltre spese in misura fissa, anticipazioni se documentate e accessori di legge”.

Avv. Giuseppe Versace

Presidente – Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale – A.D.S.