Docente avvocato – patrocinio contro l’amministrazione scolastica – ammissibilità – limiti.
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 25 NOVEMBRE 2009
Quesito n. 148, COA Modica, rel. cons. Allorio
L’ordine richiede parere circa la condizione di un iscritto il quale, svolgendo l’attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di istruzione secondaria, sia stato diffidato dal locale dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dall’assumere il patrocinio legale di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro l’amministrazione scolastica di appartenenza.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“Il professionista che svolga l’attività di professore di materie giuridiche presso istituti d’istruzione superiore a tempo definito è iscritto nell’Albo come avvocato del libero foro: per questi la legge non prevede limitazioni dello ius postulandi o rispetto alla possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi cliente (come avviene, di contro, allorquando il docente presti servizio come professore a tempo pieno).
Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che l’avvocato possa patrocinare cause nell’interesse degli altri insegnanti.
Deve essere, ad ogni buon fine, ricordato che l’avvocato ha il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse (art. 37 c.d.f.) ed è soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell’utilizzo delle informazioni acquisite in dipendenza dal mandato (art. 9 c.d.f.). Sarà quindi opportuno, anzi necessario, che l’interessato presti particolare attenzione ad evitare gli incarichi professionali che comportino un concreto rischio di commettere illeciti deontologici. L’operato del professionista sarà, anche sotto questo profilo, oggetto della vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine competente.”
Parere 25 novembre 2009, n. 47