Circolare ministeriale n. 96 del 15.12.09

C.M. n. 96 Prot. n. AOODGPER. 19081

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico

 

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI – LORO SEDI
Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per a Scuola in Lingua Tedesca – BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine – BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Ass. Istruzione e Cultura – Direzione Personale Scolastico – AOSTA

 

Roma, 15 dicembre 2009

 

Oggetto: D.M. n. 95 del 15 dicembre 2009 – Cessazioni dal servizio – Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative.

 

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si rammenta, preliminarmente, che per il 2010, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico, a decorrere dall’1.9.2010, sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all’art. 1, il termine finale del 16 gennaio 2010 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994. Il medesimo termine del 16 gennaio 2010 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2010. Entro la medesima data del 16 gennaio 2010 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione delle domande. Il termine del 16 gennaio 2010 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza, nella quale gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l’interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).
Dopo il 16 gennaio 2010, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti Uffici territoriali degli USR e alle sedi provinciali dell’Inpdap.
L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, e cioè entro il 15 febbraio 2010, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Gestione delle istanze
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di tale diritto, anche per il corrente anno scolastico, è di competenza degli Uffici territoriali degli USR. In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 31 marzo 2010. Questi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo. Si precisa, altresì, che gli Uffici possono provvedere all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare all’I.N.P.D.A.P tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.
All’acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato, cui si raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo entro il 15 febbraio 2010 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.
Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse. Le cessazioni non inserite saranno comunicate all’Ufficio territoriale, che provvederà all’inserimento, qualora valuti positivamente le motivazioni della mancata acquisizione nei termini. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2010 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….), per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2010

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di preavviso entro i quali presentare le domande. Per motivi organizzatori, ai fini di una tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, è opportuno, però, che anche il personale dirigente scolastico osservi il termine del 16 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle specifiche cause di cessazione.
Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l’interessato non abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui all’art. 509, commi 2 e 3 e 5 del D.l.vo 297/1994, in questo ultimo caso, qualora ne ricorrano i presupposti , come indicati nella Direttiva del Ministro n 94 del 4 dicembre 2009 , in corso di registrazione, relativamente ai criteri di applicazione del c. 7 dell’art.72 della L. 133 del 6 agosto 2008.

Recesso del dirigente: per tale fattispecie l’art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L’Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si ricorda che nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta

 

Allegati: D.M. n 95 del 15 dicembre 2009