Circolare Ministeriale n. 4 del 15-01-2010

Circolare n. 4 MIURAOODGOS prot. n. 240/R.U.U

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Allegati Destinatari

 

Roma, 15 gennaio 2010

 

Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Anno scolastico 2010 – 2011.


Le iscrizioni, come si è avuto modo di far presente anche negli anni scorsi, sono un momento importante dell’attività del sistema scolastico, che va al di là delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente amministrativo e rappresenta, infatti, l’occasione per avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuole, famiglie, istituzioni e realtà del territorio.

I tempi di effettuazione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado sono quelli fissati, a parziale modifica di quanto contenuto nella nota n. 10873 del 26 ottobre 2009, dalla Circolare n. 3 in data 15 gennaio 2010: in essa si fa riserva di fornire puntuali istruzioni e indicazioni in ordine alle operazioni e alle procedure per le iscrizioni, attraverso due distinte circolari, riguardanti rispettivamente le scuole dell’infanzia e del primo ciclo e quelle del secondo ciclo.

La presente circolare disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ed ha come principali destinatari le famiglie1, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche regionali con i relativi Uffici territoriali e gli Enti Locali.

Per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo il quadro normativo di riferimento è delineato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 20092 e dall’Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che costituiscono il risultato del riordino di questo importante segmento del sistema scolastico.

Il Regolamento, nel rivedere l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, contiene misure di razionalizzazione e di qualificazione “al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di efficacia e di efficienza del servizio.
L’Atto di indirizzo fissa a sua volta le priorità e individua i criteri generali per armonizzare gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativi a cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione è fissato al 27 febbraio 2010.

 

1. Offerta formativa

Scuola dell’infanzia

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine3 che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2010.

Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento:

* alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
* alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
* alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a quello previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre bambini per sezione. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono definiti dal Regolamento (art. 2, comma 5).

Per l’anno scolastico 2010-2011 è prevista la prosecuzione, al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo saranno impartite apposite istruzioni.

Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2011. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.

E’ fatto carico alle scuole che accolgono bambini anticipatari di prestare particolare attenzione all’accoglienza ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione fornisce alle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa recante le articolazioni dell’orario settimanale (inclusa la distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario4. Con riferimento a tali opzioni le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

Si richiama all’attenzione, per quel che concerne l’accesso alla classe successiva alla prima, che gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale obbligo, ovviamente, si intende anche riferito a coloro che debbono iscriversi alle classi successive alla seconda.

Scuola secondaria di primo grado

Per l’anno scolastico 2010-2011 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovrà essere presentata per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010, all’istituzione scolastica prescelta.

Il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande rispetto ai posti disponibili, ne darà sollecita comunicazione alle famiglie interessate per consentire una diversa opzione.

E’ bene precisare che l’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà essere definita in coerenza con il Regolamento (art. 5) e dovrà tenere conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone da impegnare nel rispetto delle prevalenti opzioni delle famiglie.

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Qualora i genitori o chi esercita la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 27 febbraio 2010.

La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita a coloro che superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile per consentire alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi rivolgere eventualmente ad altra scuola entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti dell’organico assegnato.

 

2. Procedure e modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione

Con la pubblicazione della presente circolare sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2010-2011. La domanda di iscrizione deve essere presentata, come si è già detto, entro il 27 febbraio 2010.

La domanda di iscrizione va rivolta alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta in base alla offerta formativa.

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado (fatta eccezione per gli istituti comprensivi) viene effettuata a domanda (si vedano gli schemi allegati A, B, C, proposti a scopo orientativo come tracce da contestualizzare). A tal fine gli interessati comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza) ed esprimono i propri orientamenti in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi così come previsti dal Regolamento e indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse disponibili.

Per una coerente e funzionale programmazione del servizio ed anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie potrebbe influire sulla rilevazione dei dati e alterare la definizione degli organici, con il rischio di danni erariali, i genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito agli stessi presentare altre domande ad altri istituti né a questi ultimi di accoglierle.

Per gli alunni delle classi successive al primo anno e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

E’ d’obbligo la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.

Accoglimento della domanda

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, trattandosi di istruzione dell’obbligo, il diritto allo studio attraverso ogni utile forma di coordinamento e di indirizzo a livello territoriale. L’esperienza dimostra che una aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali permette di predisporre in anticipo le condizioni per l’accoglienza delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si verificano.

Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse.

La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.

Trasferimenti di iscrizione

Non sempre la domanda di iscrizione può trovare accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può infatti ostacolare una piena soddisfazione delle richieste.

In tali casi, il dirigente dell’istituto statale destinatario della domanda di iscrizione curerà sollecitamente l’individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia possibile accogliere la domanda stessa e procederà, a seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’inoltro immediato della domanda ad altro istituto, individuato d’intesa con la famiglia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, potranno anche essere attivate, da parte degli Uffici territoriali dell’USR, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

In caso di trasferimento, prima dell’inizio ed in corso d’anno scolastico, da una scuola ad un’altra, successivamente all’iscrizione, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla scuola di destinazione.

Si richiama l’attenzione sulla necessità della acquisizione del nulla osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.

 

3. Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di secondo grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).

Per una esaustiva ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni di cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione seguite per gli alunni italiani.

Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

Indicazioni per la inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalla recente circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010.

Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso, come peraltro i minori stranieri non accompagnati, agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Corsi per adulti

In attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte, entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 25/10/2007, riguardanti:

* il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
* il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
* la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale.

Il suddetto termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso, comunque, che, attraverso l’adozione di formale provvedimento per ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2010-2011.

 

4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione nelle diverse opzioni possibili:

* attività didattiche e formative
* attività individuali o di gruppo con assistenza di personale docente;
* non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

La scelta specifica di attività alternative è operata, mediante il relativo modello E allegato, al momento dell’iscrizione e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.

 

5. Obbligo di istruzione

Nell’attuale ordinamento la scuola del primo ciclo rientra nell’obbligo di istruzione che riguarda la fascia di età d’età compresa tra i 6 e i 16 anni. Dieci anni di scolarità sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nel diritto – dovere all’istruzione e alla formazione che si estende fino ai 18 anni o al conseguimento di una qualifica o di un diploma.

Da questo punto di vista il momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto vari aspetti: responsabilità condivisa tra soggetti diversi (a), modalità di assolvimento dell’obbligo previste dalle vigenti disposizioni (b), verifica dell’assolvimento (c).

a) Responsabilità condivise

L’obbligo di istruzione mira a garantire un percorso di formazione a tutti e coinvolge, pertanto, la responsabilità di più soggetti:

* i genitori, cui competono le scelte della scuola e le opzioni del tempo scuola;
* gli Enti locali cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e garantire i supporti strutturali necessari allo svolgimento dell’attività didattica;
* le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione;
* l’Amministrazione cui è rimesso il compito di creare i presupposti per la realizzazione dell’obbligo di istruzione.

b) Modalità di assolvimento

L’iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo può essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia del diritto all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Tutti sono, inoltre, tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

c) Verifica dell’assolvimento

Il rischio di mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo è oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi dell’evasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto all’istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), nonché a nuovi fenomeni emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

Al fine di far fronte a tali fenomeni, l’Amministrazione assicurerà accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestività negli interventi, in coerenza con quanto, tra l’altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007).

In particolare, agli Uffici scolastici regionali compete la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica ponendo particolare attenzione ai territori maggiormente a rischio e alle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. Ai fini suaccennati gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rileveranno i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

Lo sviluppo e la messa a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti costituiscono una base importante per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo di istruzione anche per quanto si riferisce al primo ciclo.

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per la fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

 

6. La rilevanza delle procedure di iscrizione

La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione al prossimo anno scolastico costituisce presupposto necessario per una efficace programmazione delle attività educative e formative, per l’attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonché, in via più generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.

L’accuratezza delle registrazioni in sede di iscrizione è la base di partenza per la funzionalità dell’anagrafe scolastica. Questa costituisce la condizione per poter seguire il percorso di ogni singolo studente e per verificare l’efficacia dell’azione della scuola in termini di valore aggiunto. In sede di iscrizione, inoltre, possono essere impostati e risolti problemi particolari e possono essere messe a fuoco criticità legate a ritardi scolastici e a rischi di dispersione. Soprattutto il regolare svolgimento delle procedure di iscrizione è la base per la corretta previsione ed elaborazione delle consistenze di organico e per la conseguente adozione dei diversi modelli organizzativi.

Le iscrizioni rappresentano anche un impegnativo appuntamento per gli Enti locali nelle cui competenze rientra la predisposizione delle strutture edilizie e funzionali per il servizio scolastico. La programmazione dell’offerta formativa, la definizione della rete scolastica e l’articolazione sul territorio del servizio scolastico sono preliminari all’avvio delle iscrizioni.

Da queste considerazioni deriva la necessità di un impegno diretto e accurato degli Uffici Scolastici Regionali e delle loro articolazioni territoriali e dei Dirigenti scolastici nel seguire ed accompagnare le diverse operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni, sviluppando quelle strategie che sono necessarie per dare qualità ed efficacia all’azione della singola scuola, per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio del servizio scolastico e, soprattutto, per garantire ad ogni alunno le migliori condizioni per la piena fruizione del diritto allo studio che gli è costituzionalmente riconosciuto.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

 

Note cir. N. 4/2010

1 La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c. c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
2 D’ora innanzi, “Regolamento”.
3 Nel prosieguo quando si fa riferimento a “bambini”, “alunni”, “allievi”, “studenti”, ecc. si intendono, ovviamente, entrambi i generi.
4 Si veda in proposito anche quanto segnala l’Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009.

 

Destinatari

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana
BOLZANO

All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia
TRENTO

Agli Uffici territoriali degli U.S.R.
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle
scuole statali e paritarie
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

All’Ufficio Legislativo
SEDE

Al Capo del Dipartimento
per l’Istruzione
SEDE