Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sentenza n. 1064 del 10-11-2009

Concorso Dirigenti Scolastici Regione Sicilia – obbligo di rinnovazione della procedura concorsuale.

 

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L’obbligo ottemperativo dell’Amministrazione alle decisioni nn. 477/09 e 478/2009 del C.G.A. non può muovere dalla valutazione negativa degli elaborati dell’interessata, dovendo, al contrario assumere come momento logico di riferimento, l’atto di costituzione e nomina in cui risiede il vizio, con efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere misure e provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale.

 

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N. 1064/09 Reg.Dec.
N. 1154 Reg.Ric.
ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

 

sul ricorso n. 1154 del 2009, proposto dalla professoressa
XXX
rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Giunta e Maria Diliberto, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 20;
c o n t r o
il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica e l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIVISIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Dirigente generale in carica, entrambi costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui sono per legge domiciliati in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
con l’intervento
a) ad adiuvandum dei professori
…, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto in Palermo, piazza Sacro Cuore n. 3, presso lo studio dell’avv. Armando Buttitta;
b) ad opponendum dei professori
– …, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Gabriella Deplano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, via del Fervore n. 15;
– …, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Mazza, con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;
– …, rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Galasso, con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;
– …, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Bavetta con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Castelnuovo n. 35;

per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla decisione di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, n. 479/09 del 25 maggio 2009;

Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Divisione Generale del Ministero dell’Istruzione, nonché gli atti di intervento collettivamente proposti, ad adiuvandum (con separati atti) dai professori … ed altri, nonché …. ed altra, e ad opponendum (con separati atti) dai professori … ed altri, … ed altri, …. ed altri e …. ed altri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 15 ottobre 2009 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. C. Giunta per XXX, l’avv. dello Stato Pignatone per il Ministero dell’Istruzione ed altri, l’avv. G. Deplano per …. ed altri, l’avv. S. Mazza per …. ed altri, l’avv. A. Galasso per … ed altri e l’avv. C. Bavetta per … ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O  E  D I R I T T O

 

1.1. La ricorrente in epigrafe ha partecipato al concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali della scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative – con svolgimento delle procedure concorsuali a livello regionale, indetto con Decreto dirigenziale del 22 novembre 2004.
Valutati negativamente i suoi elaborati scritti, la stessa ebbe ad impugnare, con la valutazione della commissione giudicatrice, tutti gli atti del concorso ed in particolare il verbale della Commissione giudicatrice del 15 febbraio 2006, nonché i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, e di integrazione e nomina a seguito di sdoppiamento in 2 sottocommissioni.
Il T.A.R. Palermo, presso cui era incardinata l’impugnazione, con ordinanza n. 1039 dell’11 settembre 2006 della Sezione II accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di valutazione impugnato, limitatamente all’obbligo della Commissione giudicatrice (diversa sottocommissione, in regolare composizione) di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati della ricorrente.
Alla suddetta ordinanza veniva data esecuzione, con esito egualmente negativo per l’interessata che, avutane notizia, presentava ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 dicembre 2006 con cui chiedeva l’annullamento di tutte le prove concorsuali relative al corso concorso per Dirigenti Scolastici di cui al DDG del MIUR 22.11.2006, e conseguentemente del concorso stesso; della nuova valutazione degli elaborati della ricorrente operata dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 24 ottobre 2006, comunicata con nota prot. n. 22028/1 del 26.10.2006 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, di ogni e qualsiasi altro provvedimento connesso, precedente e/o consequenziale.
Con sentenza n. 1830/2007, del 20 luglio 2007 il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso principale per omessa notificazione ad almeno uno di controinteressati, ne precisava in ogni caso l’improcedibilità (per essersi la commissione appositamente ricostituita pronunciata nuovamente in senso negativo sugli elaborati della concorrente), e respingeva il ricorso per motivi aggiunti.
Questo Consiglio di giustizia, con decisione n. 479/2009, ha interamente riformato la sentenza di primo grado, in quanto, in accoglimento dell’appello della attuale ricorrente, ha negato la sussistenza delle cause di inammissibilità-improcedibilità, rinvenute nelle sentenza appellata, ha esaminato e ritenuto fondato il II motivo del ricorso principale, riproposto anche come motivo aggiunto, con il quale era denunciata la violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341, con riferimento alla composizione delle due commissioni con presidente unico (e con riferimento alla circostanza incontestata che le due Commissioni in concreto avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati in formazione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente), e, in forza di ciò, assorbito ogni altro motivo od eccezione in quanto ritenuto ininfluente ai fini della decisione, ha, conseguentemente annullato gli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione.

1.2. Il ricorso in esame é proposto dalla professoressa XXX per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di appello sopra citata.
La ricorrente:
– premette di avere notificato la decisione in data 4 giugno 2009 all’Amministrazione scolastica e di avere successivamente notificato atto di diffida (in data 26 giugno 2009), senza che a tale atto abbia fatto seguito la conformazione al giudicato da parte della suddetta Amministrazione, la quale, piuttosto, con nota raccomandata prot. n. AOO.DIRS Reg.Uff. 15769 Uff. IV del 21 luglio 2009, del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale, anticipata via fax, faceva sapere che era stato posto relativo quesito all’Avvocatura generale dello Stato da parte dell’Autorità centrale, ma che comunque, appena fosse pervenuta autorizzazione alle nomine in ruolo dei Dirigenti scolastici usciti vincitori dalla procedura, si sarebbe provveduto di conseguenza, previo accantonamento di un posto in favore dell’interessata:
– precisa di avere contestato all’Amministrazione la natura dilatoria del comportamento in questione, con fax del 22 luglio 2009;
– deduce che dalla decisione della quale è chiesta l’esecuzione non è dato desumere che l’attività conformativa possa essere fatta consistere nella “nomina in ruolo” di essa richiedente, trattandosi di annullamento degli atti della procedura, cui l’Amministrazione è tenuta ad adeguarsi, e per il cui corretto adempimento è adito questo giudice dell’esecuzione.

1.3. La portata della pretesa esecutiva è ulteriormente chiarita dall’interessata in successiva memoria depositata per l’udienza camerale di trattazione, in seguito agli interventi, ad adiuvandum e ad opponendum, proposti nel presente giudizio da concorrenti terzi (come sopra meglio specificato), a cui la stessa si oppone rilevando l’estraneità degli intervenuti al giudizio di ottemperanza e l’erroneità dell’assunto, secondo cui “l’unica attività amministrativa che dovrà essere svolta dovrà consistere nella rinnovazione della valutazione dei soli elaborati scritti della ricorrente”, al contrario esprimendo il convincimento che la decisione di appello abbia “annullato in radice le operazioni concorsuali”.
Con la medesima memoria l’interessata pone in evidenza come un eventuale riesame degli elaborati della sola interessata (cui, peraltro, è presumibile che vada ad aggiungersi, in prosieguo il riesame degli elaborati di altri soggetti esclusi dal concorso, per la medesima negativa valutazione, e dei quali pendono appelli avverso sentenze di primo grado analoghe a quella riformata con la decisione in oggetto), si risolverebbe in una palese violazione dei principi che devono presiedere alla correzione degli elaborati nei pubblici concorsi, fra cui, principalmente quello dell’anonimato ormai definitivamente compromesso.

1.4. L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per negare che l’annullamento pronunciato con la decisione esecutanda abbia efficacia erga omnes.
La difesa pubblica offre, infatti, una chiave di lettura, delle proposizioni che sorreggono la motivazione della decisione di appello, inconciliabile, a suo dire, con l’intenzione di imprimere efficacia erga omnes all’annullamento degli atti della procedura.

1.5. I concorrenti terzi che hanno proposto intervento, gli uni ad adiuvandum e gli altri ad opponendum, si schierano nelle medesime posizioni contrapposte della ricorrente e dell’Amministrazione, con l’evidente intento, i primi, di trarne vantaggio ed i secondi per sostenere che l’illegittimo modus operandi delle sottocommissioni sarebbe priva di effetti riflessi sulla valutazione favorevole dagli stessi conseguita.

1.6. Per completezza espositiva deve essere aggiunto che l’Amministrazione costituita ha depositato in giudizio il decreto dirigenziale n. 10622 del 12 ottobre 2009 con il quale, in asserita ottemperanza alle decisioni nn. 477/09 e 478/2009 di questo Consiglio è stata costituita una nuova Commissione giudicatrice per la rivalutazione degli elaborati delle professoresse XXX e …., fissando per l’incombente la data del 20 ottobre 2009, ore 9.30=.

2.1.1. Tutto ciò premesso in fatto, il Consiglio, preliminarmente, deve ritenere e dichiarare l’inammissibilità degli interventi promossi nel presente giudizio, in posizioni contrapposte, da soggetti che hanno partecipato, con differente esito, alla medesima tornata concorsuale, tuttavia estranei al giudizio del cui giudicato si tratta, non soltanto per non avere assunto la posizione di parte processuale, ma anche (quanto agli intervenienti ad opponendum), per essere stata la loro posizione – nel processo – oggetto di espressa statuizione (alla base della riforma della declaratoria di inammissibilità contenuta nella sentenza di primo grado).

2.1.2. Muovendo dagli interventi ad opponendum, giova notare che parte di costoro (atto … ed altri) non manca di porre in evidenza l’orientamento giurisprudenziale che definisce il giudizio di ottemperanza alla stregua di una misura di tutela ulteriore dell’amministrato che abbia ricevuto soddisfazione dalla decisione esecutata, allo stesso riservata in via esclusiva.
La richiamata decisione n. 4636 del 4 settembre 2007, della Sezione IV del Consiglio di Stato, chiarisce sufficientemente i termini della questione, nella parte in cui, in motivazione, richiama, a sua volta, altra decisione della medesima Sezione (la n. 1508 del 17 novembre 1997), che – con riferimento al giudicato di legittimità – ha avuto modo di delineare la finalità tipica del giudizio di ottemperanza, escludendo che possa essere utilizzato da soggetti diversi dal ricorrente vittorioso, e negandone la praticabilità a chi, controinteressato nel giudizio di merito conclusosi con la reiezione del ricorso, intenda avvalersene per l’adozione di misure a lui favorevoli e consequenziali.
Il precedente richiede necessari adattamenti al caso in esame e nel medesimo senso è il convincimento del Consiglio, ancorché debba essere precisato che le garanzie derivanti dal testo innovato dell’art. 111 Cost. – che ha elevato a livello costituzionale i principi del giusto processo e del contraddittorio (commi 1 e 2) – esigono che il ricorso per ottemperanza sia notificato (o comunicato) a tutte le parti sostanziali del giudizio.
Se è dunque inattuale, alla stregua del vigente ordinamento, attribuire natura di giudizio “a contraddittorio attenuato” al procedimento di ottemperanza (sebbene nella perdurante vigenza degli artt. 90 e 91 del Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642, i quali non richiedono la notificazione del ricorso per l’esecu-zione del giudicato), tuttavia, deve anche essere negato che il terzo – rimasto estraneo al giudizio, senza che abbia proposto opposizione alla decisione di merito del cui giudicato si tratta – possa intervenire nel differente giudizio instaurato per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia giurisdizionale non opposta, per fare valere, in tale sede, un proprio personale interesse sostanziale di segno opposto a quello del ricorrente, già, eventualmente, inciso o pregiudicato dalla decisione da eseguire.
La preclusione sopra delineata deve ritenersi operante sia nell’ipotesi che il giudizio si risolva in mera esecuzione sia che si renda necessaria una fase cognitoria, onde puntualizzare l’oggetto del giudicato, in quanto, nell’uno, come nell’altro caso, non è dato al giudice dell’ottemperanza, di modificare quanto disposto nella decisione da eseguire.
L’orientamento non cambia, ove anche si abbia riguardo alla portata dell’art. 107 c.p.c., di cui pure è stata riconosciuta la generalizzata applicabilità al processo amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 1998, n. 258), non rinvenendosi, nel caso, i presupposti per l’esercizio della facoltà prevista dalla norma.
La decisione della quale si tratta ha espressamente definito, con autorità di giudicato, l’ammissibilità del ricorso principale in quanto, con riferimento al segmento procedimentale cui si riferisce l’azione ed al momento in cui il giudizio originario è stato instaurato, non è stata ravvisata la configurabilità di controinteressati in senso tecnico.
Alla stregua di tale statuizione – sulla quale non è dato di ritornare in questa sede, indipendentemente dalla interpretazione del contenuto sostanziale e della portata della decisone di cui si tratta – deve ritenersi che spetti all’Amministrazione di definire la posizioni di coloro nei confronti dei quali non ha operato l’arresto procedimentale subito dalla attuale ricorrente, sulla considerazione, oltretutto, che, allo stato, vicende e provvedimenti ulteriori si sono frapposti fra gli esiti concorsuali e la relazione eventualmente corrente fra intervenienti ad opponendum e l’Amministrazione scolastica.

2.1.3. Sulla base di considerazioni in parte differenti, deve essere negato che nel presente giudizio possano trovare ingresso interventi ad adiuvandum di soggetti terzi, le cui posizioni devono trovare innanzitutto tutela nei relativi giudizi di legittimità (allo stato pendenti in appello).
E’ infatti di portata generale la preclusione dell’intervento ad adiuvandum, nella fase di merito, da parte del titolare di una posizione di diritto sostanziale a tutela della quale vi è l’onere di proporre impugnazione.
Tale preclusione opera a maggior ragione nel procedimento giurisdizionale volto all’esecuzione di una decisione alla quale i suddetti cointeressati sono rimasti estranei.
Gli attuali intervenienti ad adiuvandum sostengono di essere legittimati, per essere titolari, in appello, di analoghe impugnazioni afferenti alle rispettive valutazioni negative.
La prospettazione, del tutto generica, evidenzia, a tutto concedere, l’esistenza di un interesse di mero fatto, privo, in questa sede, di giuridica rilevanza.

2.2. Chiarito quanto precede, deve ancora dirsi che non è possibile riconoscere natura ottemperativa al decreto con il quale si è provveduto, in limine litis, alla nomina di altra commissione per la valutazione degli elaborati della attuale ricorrente e di altra interessata in analoga condizione, trattandosi di atto specificamente difforme, rispetto all’obbligo (dell’Amministrazione) di attenersi esattamente al contenuto precettivo della decisione da eseguire.
Il provvedimento adottato costituisce sostanziale elusione del giudicato, in quanto non è idoneo a restituire, alla concorrente lesa, il bene della vita sottrattole, per gli effetti riflessi dell’illegittimo provvedimento di nomina “dei componenti della Commissione esaminatrice per la sua integrazione a seguito dello sdoppiamento in 2 sottocommissioni”, che coinvolge i provvedimenti successivi alla nomina illegittima, ma non soltanto quelli, dal momento che gli eventi hanno vanificato del tutto le garanzie di segretezza della generalità degli elaborati e, l’impossibilità, pertanto, di ricostruire, con la mera rivalutazione, la posizione lesa.
Non vi è dubbio, peraltro, che all’annullamento del provvedimento di costituzione e nomina delle sottocommissioni si sia rivolto (fra l’altro ed in via principale) il ricorso originario in primo grado; che ad esso si riferisca il secondo motivo di impugnazione; e che tale secondo motivo sia stato accolto con la decisione oggetto del presente giudizio di ottemperanza, facendosene derivare effetti riflessi sull’atto individuale di arresto della procedura e sui successivi atti posti in essere in esecuzione dell’ordinanza TAR, impugnati con i motivi aggiunti.
L’addebito di illegittimità, che questo Consiglio ha ritenuto fondato, è stato ascritto, ab origine, al provvedimento in questione che – nel prevedere lo sdoppiamento della originaria Commissione giudicatrice attribuendo ad unica persona fisica l’incarico di Presidente, per imprimere impulso acceleratorio alla correzione degli elaborati, mediante la contemporanea operatività delle due sottocommissioni, ha consentito sostanzialmente (sia pure implicitamente) che il presidente transitasse dall’uno all’altro dei due organi, senza che i commissari fossero tenuti ad interrompere o sospendere le operazioni di valutazione degli elaborati, in sua assenza – ha concepito e predisposto volutamente (per quanto, con ogni probabilità, per omessa considerazione delle conseguenze) un sistema di per sé illegittimo per “Violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7° del D.P.C.M. 30/5/2001, n. 341, in relazione al principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi”, così come denunciato dall’interessata nel secondo motivo del ricorso originario di primo grado ed accertato in appello.
Ciò sta a significare che la rimozione giurisdizionale ha interessato, in via diretta ed immediata l’atto organizzativo ex se, e non già – diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione – soltanto il modus operandi della sottocommissione, con riferimento esclusivo alla correzione degli elaborati della attuale ricorrente.
Tale essendo il contenuto essenziale della decisione, va da sé che l’obbligo ottemperativo dell’Amministrazione non può muovere dalla valutazione negativa degli elaborati dell’interessata, dovendo, al contrario assumere come momento logico di riferimento, l’atto di costituzione e nomina in cui risiede il vizio, con efficacia necessariamente erga omnes, in quanto ne viene travolto, di riflesso, il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni (v. da ultimo C.d.S. IV 30 maggio 2007 n. 2775).
A differenti conclusioni non può indurre l’osservazione del giudice di appello sulla circostanza che, in concreto, la valutazione della interessata è stata effettuata da un organo collegiale in formazione monca.
L’alternarsi indeterminato della presenza del presidente a talune e non ad altre valutazioni vale soltanto ad evidenziare – nell’impianto motivazionale della decisione di appello – come al vizio del provvedimento sia corrisposta, in concreto, una modalità operativa che ha eluso in radice, con la violazione della collegialità, anche le garanzie complessive del procedimento concorsuale, irrimediabilmente compromesse.
È, del resto pacifico, che l’annullamento giurisdizionale della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di procedure concorsuali produce l’effetto della caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate da detto organo (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2006, n. 5625).
Nel caso in esame non vi è dubbio che l’iter procedimentale non possa essere ripreso dalla valutazione degli elaborati (dell’interessata), dal momento che ne risulterebbe violato il canone della segretezza e con esso quello fondamentale della par condicio dei concorrenti, cosicché devono essere assunte misure idonee alla rinnovazione dell’intera procedura.
In questo senso deve essere definito l’obbligo ottemperativo dell’Amministrazione scolastica per effetto della decisione della quale si tratta, non essendovi altro mezzo per rendere concreta, in favore dell’interessata, la tutela giurisdizionale accordata nel giudizio di legittimità.
Non vi è alcun dubbio che si tratti di un effetto dirompente, del quale, tuttavia, l’Amministrazione ha inteso correre il rischio, non potendo non essere consapevole della puntualità della censura, e degli effetti riflessi che sarebbero derivati ove il provvedimento fosse stato annullato.
Si dà atto che il rischio in questione è stato vieppiù aggravato dall’avere portato ad esecuzione l’ordinanza propulsiva del giudice di primo grado, ma di ciò non può farsi addebito alla ricorrente negandole la possibilità di conseguire il bene della vita garantito dall’accogli-mento del suo ricorso.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso per ottemperanza – ritualmente proposto – deve essere accolto, e, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato ponendo in essere misure e provvedimenti necessari alla rinnovazione della procedura concorsuale.
A tal fine, deve essere assegnato il termine di giorni sessanta, dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, riservando la nomina del commissario ad acta alla istanza di parte – da introdursi con le modalità dell’incidente di esecuzione – nel caso di persistente inottemperanza oltre il suddetto termine.
Le spese del presente giudizio, allo stato, possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la complessità della questione.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in sede di esecuzione del giudicato, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione scolastica intimata di conformarsi al giudicato secondo le modalità e nei termini definiti al capo 3 della sopraestesa motivazione, assegnando alla stessa, per provvedere, il termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Riserva la nomina del commissario ad acta alla istanza di parte, da introdursi con le modalità dell’incidente di esecuzione in contraddittorio, da depositarsi in giudizio nei modi e termini di legge, completo di decreto di fissazione della Camera di consiglio e della relata di notificazione all’Amministrazione scolastica centrale ed all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di copia conforme, rilasciata dalla Segreteria del Consiglio di Giustizia con pedissequo decreto di fissazione udienza;
Compensa, allo stato, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 15 ottobre 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Paolo D’angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria il 10 novembre 2009