Con la pronuncia in oggetto il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado del Tar Napoli (sentenza 414 del 18/01/23), ha così statuito: “Non convince, al riguardo, quanto sostenuto dall’appellante circa la mancanza dell’autorizzazione a sostenere gli esami nell’anno scolastico 2012/2013, risultando evidente che era allora operativo il provvedimento che annullava la parificazione, poi superato dagli effetti retroagenti della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015. Diversamente opinando, tali effetti retroattivi resterebbero nei fatti tamquam non esset. Né paiono significativi i dubbi manifestati nell’atto di appello sulla effettività e regolarità delle procedure di esame svolte nell’anno scolastico in questione, poiché tale motivazione non è mai stata sottesa ai provvedimenti impugnati, incentrati sulla carenza del requisito dell’autorizzazione L’appello, pertanto, va respinto, restando, in ultimo, da evidenziare che ad analoghi approdi è di recente pervenuta la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17223 del 2023 (cfr produzione 26.8.2023 della parte interveniente ad opponendum) laddove ha affermato al capo 2.7. che: “avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell’U.S.R. per la Campania riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall’a.s. 2012/13, ciò non può che aver comportato l’abilitazione del “Centro studi sannitici” a rilasciare, già a a far tempo da tale annualità, titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali, senza che possa utilmente disquisirsi in questa sede, su richiesta dell’Amministrazione, in merito «alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l’acquisizione della qualifica e, a cascata, sulla validità del diploma conseguito» .”
Il Tar Napoli nella pronuncia confermata in appello aveva già rigettato le censure dell’ amministrazione scolastica sulla validità delle commissioni di esame così statuendo: “Ha errato l’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento nel disconoscere il valore dei titoli rilasciati medio tempore dall’istituto ricorrente, facendo incorrere in molteplici vizi di legittimità -nei sensi dei denunciati eccessi di potere, sub specie di varie figure sintomatiche, e violazione di legge – la propria azione e gli atti posti in essere in svolgimento di essa e qui impugnati.” Il giudice amministrativo a tale conclusione perveniva argomentando che “nel caso di specie, nessuna deroga all’efficacia retroattiva dell’annullamento dei decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 è stata posta dal Consiglio di Stato nella pronuncia del 2015, così come, in esecuzione dell’anzidetta pronuncia, nessun limite all’efficacia retroattiva del conseguente riconoscimento di parità scolastica, in favore dell’istituto ricorrente, è stato posto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania (decreto n.360/U del giorno 11/01/2016), laddove, invece, detto Ufficio ha precisato inequivocabilmente che detto riconoscimento decorreva dall’a.s. 2012/2013”
Sulla stessa linea argomentativa la sentenza della C. App Torino n. 287/2022 pubbl. il 18/05/2022 “è pacifico che l’istituto “Centro Studi Sannitico” è stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall’a.s. 2012/13 con decreto della stessa amministrazione resistente (prot. AOODRCA 360 dell’11 gennaio 2016 dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Campania); è altresì certo che effetto naturale del riconoscimento dello status di scuola paritaria è, per l’istituto CSS, l’abilitazione a rilasciare per l’appunto titoli di studio aventi valore legale, come del resto è espressamente confermato dall’art. 2, co. 3, del d.m. 10.10.2008 n. 83 (recante le Li.Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica); neppure può negarsi, perché espressamente previsto, che il succitato decreto, oltre a riconoscere retroattivamente la parità scolastica all’istituto in oggetto, ordinava altresì l’aggiornamento dei dati dell’anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni (“E’ fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare”. Tale previsione, che ricalca quella dettata dall’art. 4, co. 5, del D.M. n. 83/2008 cit., impone al CSS, fra l’altro, l’aggiornamento dell’anagrafe degli alunni e degli esiti degli esami e siffatto obbligo, non essendo circoscritto temporalmente ad un determinato anno scolastico, non può dunque che riguardare tutti gli anni scolastici (ed i relativi alunni ed esami) a partire dal momento in cui il CSS è stato riconosciuto istituto paritario e quindi dall’a.s. 2012/13. Ne segue che l’Amministrazione, riconoscendo al CSS la parità a partire da tale anno scolastico senza alcuna limitazione o precisazione in merito agli esami sostenuti dagli iscritti nell’anno scolastico 2012/2013, non ha inteso limitare in alcun modo la portata del riconoscimento ed ha quindi voluto attribuire allo stesso gli effetti suoi propri come previsti dall’ordinamento operando una vera e propria sanatoria con efficacia ex tunc che ha interessato anche le sessioni di esame (anche perché, diversamente, il riferimento all’anno scolastico 2012/2013 non avrebbe alcun senso);”.