Con una pronuncia che si contraddistingue sia perché è la prima di un Giudice di Appello sia per l’articolato impianto motivazionale, la Corte di Appello di Torino (Rel Dott. Rita Maria MANCUSO PRESIDENTE) il Giudice di secondo grado chiarisce le ragioni sottese alla illegittimità del decreto di depennamento sulla base di una puntuale lettura del tenore del provvedimento espulsivo e del decreto 360/16 di attribuzione dello status di scuola paritaria con decorrenza retroattiva
“ il decreto di depennamento dalle graduatorie e di immediata risoluzione del rapporto di lavoro della OMISSIS è stato adottato dal D.S. dell’Istituto Statale non già in ragione della presentazione da parte dell’interessata di una falsa certificazione, bensì per il fatto che il titolo di qualifica prodotto dalla OMISSIS era privo di validità legale « in quanto rilasciato da un ente gestore non autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale nell’anno scolastico considerato » e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, co. 1 e 4, ed 8, co. 2 e 5, D.M. n. 640/2017 (recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020) che hanno rispettivamente previsto che hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto (che, relativamente alla OMISSIS, è il diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina”) e l’esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento ed anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione. Va ancora puntualizzato che lo status di scuola paritaria non è stato riconosciuto al CSS né dalla sentenza n. 5211/2015 del Consiglio di Stato (che ha solo annullato, per difetto di istruttoria, i provvedimenti di diniego adottati dall’Amministrazione scolastica nel 2012) né dalla sentenza n. 3676/2019 del TAR Campania (che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenienza del provvedimento U.S.R. per la Campania n. 360 dell’11.1.2016), ma appunto dal tale ultimo provvedimento dell’U.S.R. della Campania che preso atto della cit. sentenza del Consiglio di Stato, oltre a decretare “per i motivi di cui in premessa” l’annullamento del decreto che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della parità scolastica avanzata per l’a.s. 2012/13 dal CSS (art. 1), ha riconosciuto al CSS, da tale anno scolastico, la qualifica di scuola paritaria di II grado ai sensi della L. n. 62/2000 (art. 2), facendo contestualmente obbligo “alla gestione di inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell’anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell’anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l’Amministrazione decida di attivare” (art. 3). Non si tratta quindi di accertare – come ritenuto il primo giudice – se ed in che termini la sentenza di annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato possa estendere i suoi effetti nei confronti della OMISSIS che non ha preso parte a quel giudizio, quanto piuttosto di accertare quali effetti abbia prodotto il cit. provvedimento dell’Amministrazione scolastica del gennaio 2016 con il quale è stata riconosciuta al CSS la parità scolastica sin dall’a.s. 2012/13.”