Consiglio di Stato – Ordinanza 2540-2009

Registro Ordinanza:/ 2540/09
Registro Generale:4085/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

 

composto dai Signori:
Pres. Giuseppe Barbagallo
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Aldo Fera
Cons. Rosanna De Nictolis
Cons. Manfredo Atzeni Est.

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 19 Maggio 2009 .

Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’appello proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12
contro

………,
non costituitisi;

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione III BIS n. 2049/2009 , resa tra le parti, concernente ADOZIONE LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010 ;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e udito, altresì, per la parte appellante l’avv.to dello Stato Verdiana Fedeli.
Ritenuto che, allo stato, l’impostazione seguita dall’amministrazione nella circolare impugnata, secondo la quale il trasferimento dell’insegnante non costituisce specifica e motivata esigenza che consente, ai sensi dall’art. 5 del D. L. 1 settembre 2008, n.137, il cambio di libri di testo prima del decorso del quinquennio, appare conforme al dettato normativo, che sottolinea l’eccezionalità dei casi nei quali è consentito il suddetto cambio, e non appare irrazionale, in quanto le valutazioni del docente subentrante non costituiscono evento obiettivo, tale da imporsi come eccezione alla volontà del legislatore;

 

P.Q.M.

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 4085/2009 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 19 Maggio 2009

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE