Rigettato l’appello del ministero dell’istruzione (ufficio regionale della Lombardia ed istituto tecnico interessato).
Confermato, a beneficio del ricorrente A.T.A., il riconoscimento del punteggio per il servizio maturato sul profilo di collaboratore scolastico.
Dichiarato illegittimo l’annullamento, a fini giuridici, del servizio prestato.
Sancita l’illegittimità dell’esclusione/depennamento, per il profilo di cuoco, dalle graduatorie definitive di istituto (III fascia del personale ATA).
Condannate le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a disporre il reinserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola (profilo di cuoco)
Accertata l’illegittimità della risoluzione del contratto a tempo determinato, con condanna del ministero al pagamento delle retribuzioni, dalla data di risoluzione del contratto alla scadenza del termine, oltre interessi.
Studio Legale Esposito Santonicola
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso al Giudice del Lavoro di Pavia, iscritto dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, avverso un decreto di rettifica del punteggio, per il profilo di collaboratore scolastico e avverso il depennamento, per il profilo di cuoco, dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ata per il triennio 2018/2021, nonché avverso un ulteriore decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente aveva presentato, ad un Istituto Comprensivo di Pavia, la domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA (per il triennio scolastico 2017/2019), dichiarando, quale titolo di accesso al ruolo di Collaboratore Scolastico e Cuoco, il Diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della Ristorazione, settore cucina, conseguito nell’A.S. 2011/2012 presso l’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli.
Ebbene, nell’A.S. 2018/2019, sulla base del punteggio attribuito, l’amministrativo veniva individuato quale destinatario di due proposte di contratto lavorativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del CCNL 29/11/2007 Comparto Scuola, profilo di collaboratore scolastico, per n. 36 ore settimanali.
Nel medesimo anno scolastico, il ricorrente accettava ulteriori proposte di lavoro a tempo determinato, profilo di Collaboratore Scolastico, mentre, nell’anno scolastico 2019/20, riceveva una proposta contrattuale a tempo determinato (stesso profilo professionale), avente decorrenza dal settembre 2019 al 30/06/2020, per n. 36 ore settimanali.
Sennonché, in sede di verifica dei titoli e delle dichiarazioni effettuate, con apposito decreto dirigenziale, l’Istituto Scolastico interessato riteneva non valido il titolo di “Operatore dei Servizi della ristorazione settore cucina”, rilasciato nell’A.S. 2011/2012 dall’Istituto Paritario Voltaire, poiché, secondo la discutibile interpretazione ministeriale, gli Istituti Paritari sarebbero stati autorizzati, dalla Regione Campania, nell’A.S. 2015/2016 e l’Istituto Voltaire non risulterebbe autorizzato per i percorsi triennali di IEFP.
Veniva conseguentemente disposta la rideterminazione peggiorativa del punteggio, già convalidato, nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia del personale ATA (profilo Collaboratore Scolastico), con depennamento per il profilo di Cuoco, essendo ritenuta non valida la qualifica professionale di operatore dei servizi della ristorazione, quale requisito d’accesso.
Ed ancora, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di riferimento, ricevuta la comunicazione del provvedimento di rideterminazione del punteggio, per il profilo C.S., decretava in autotutela la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguenza che il servizio precedentemente svolto, nel predetto profilo, veniva considerato “come prestato di fatto e non in diritto”, nel senso che, allo stesso, non veniva riconosciuto alcun punteggio.
Avverso tali decisioni, l’interessato – rivolgendosi al Tribunale del Lavoro di Pavia, territorialmente competente – ha ottenuto, per il tramite dei legali Esposito Santonicola, un entusiasmante accoglimento giudiziario, sulla base delle argomentazioni testualmente riportate (estratti ritenuti essenziali):
“Il ricorrente ha prodotto in causa il Decreto…dell’USR per la Campania…Ufficio VII Parità Scolastica, nel quale si chiariva che l’Istituto professionale Voltaire è riconosciuto quale scuola paritaria a decorrere dall’A.S. 2010/11, con attivazione, dall’A.S. 2010/2011, della sola classe prima del corso di studio antimeridiano e, gradualmente, delle classi successive fino al completamento del corso, situazione questa non presa in considerazione dalla Amministrazione al momento del depennamento e della riduzione del punteggio. Ritiene il giudicante, confermando il proprio orientamento, che spetti a colui che chiede di essere inserito nella graduatoria provare il possesso del titolo ed essendo questo conseguito non presso un istituto Statale, soggetto e dipendente direttamente dal MIUR, non possa gravare su quest’ultimo dare la prova dell’insussistenza del titolo medesimo. Vi è da rilevare che gli atti dell’Istituto Voltaire sono stati trasferiti presso l’Istituto Statale Ferraris di Napoli. Non è chiaro quando si sia compiuto detto trasferimento, atteso che in data… il legale rappresentate dell’Istituto Voltaire…ha rilasciato certificato sostitutivo di diploma di qualifica professionale, conseguito dal ricorrente nell’A.S. 2011/2012. L’Istituto Ferraris a sua volta, in data…ha comunicato al legale del ricorrente che, visti gli atti in possesso di questo istituto, attualmente trasferiti dal cessato istituto paritario Voltaire di Napoli, nei registri degli esami di qualifica appare quanto segue: 2011/2012 n…V.V. (…) Voto 100/100. Allegava copia conforme del registro degli esami di qualifica afferente all’esame del ricorrente avvenuto il…. Alla luce di tale acquisizione, ritiene il Giudicante che sia provato il superamento da parte del ricorrente dell’esame di qualifica. Questo registro si trova ora nella disponibilità di un Istituto Statale e quindi del MIUR che in ogni momento poteva prendere visione dell’originale e proporre eventualmente querela di falso. Le osservazioni formulate dal MIUR nella memoria di costituzione, all’esito della produzione del registro da parte del ricorrente, ed in particolare il rilievo per cui se l’Istituto Voltaire aveva ottenuto la parità nel 2010, nell’A.S. 2011/2012, un anno prima dell’attivazione del terzo anno, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire il diploma triennale, conseguimento che ad esito di un percorso “interamente” paritario, sarebbe potuto avvenire quindi solo al termine dell’A.S. 2012/2013, non sono le motivazioni del depennamento e alle stesse il ricorrente ha replicato di aver partecipato all’esame quale candidato esterno. Si ripete che se il Ministero ha attualmente la disponibilità degli atti e registri consegnati dall’Istituto Voltaire all’Istituto Statale Ferraris, ne può prendere visione e agire di conseguenza, non essendo opponibile al Giudice e alle altre parti in causa la circostanza che i registri siano nella disponibilità di una articolazione diversa da quella che rappresenta il Ministero nel presente giudizio. Il ricorrente agisce, nel presente giudizio, al fine di veder riconosciuto il suo diritto a rimanere inserito nelle graduatorie di III fascia, dalle quali…ne è stata decretata l’esclusione per assenza di titolo…Pur in assenza della pergamena del diploma di qualifica deve ritenersi provato, alla luce della produzione del registro d’esame, che il ricorrente abbia superato l’esame e conseguito la qualifica indicata nella domanda di inserimento nelle graduatorie. Dunque, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia conseguito il titolo e non può essere escluso…dalle Graduatorie d’Istituto per il profilo di collaboratore scolastico, né il servizio prestato in virtù dei contratti a termine deve essere valutato solo ai fini economici”.
Contro la citata sentenza, il ministero dell’istruzione ha proposto appello chiedendo, in riforma della decisione, il rigetto delle domande proposte.
Ha resistito il sig. V, sempre patrocinato dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, chiedendo il rigetto dell’appello. Ebbene, a seguito di udienza datata 20 settembre 2021, la Corte di Appello Milanese, presieduta dal Giudice relatore dott. Giovanni Picciau, nel condividere le argomentazioni dei legali, si è espressa nei seguenti termini (nuovi estratti dell’esplosivo pronunciamento di secondo grado):
“Il Tribunale ha già ricordato la documentazione in atti, in forza della quale può ritenersi provato il superamento da parte del ricorrente dell’esame di qualifica in discussione. In particolare, l’Istituto Ferraris ha comunicato al legale del ricorrente che …nei registri degli esami di qualifica appare quanto segue: 2011/2012 n….V. V. (…) Voto 100/100. Allegava copia conforme del registro degli esami di qualifica afferente all’esame del ricorrente…
Parte appellata ha prodotto la nota prot. N….indirizzata alla istituzione scolastica paritaria Voltaire di Napoli, avente ad oggetto l’A.S. 2011/2012, funzionamento istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Voltaire di Napoli (acquisita dalla Corte, ex art. 437 c.p.c. poiché necessaria ai fini della decisione) con la quale l’USR Campania, Ufficio Parità Scolastica, dichiarava : in considerazione che l’anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III,IV,V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011-2012, sono da ritenersi paritarie. Risulta quindi che la stessa amministrazione scolastica ha riconosciuto che, nell’anno scolastico 2011/12, sia pure in via eccezionale, le classi III, IV, V erano da ritenersi paritarie”.
In conclusione, l’appello ministeriale è stato rigettato, con conseguente conferma della decisione giudiziaria resa dal Tribunale del Lavoro di Pavia.