In materia di falso si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica che attiene al suo contenuto.
La prima concerne la genuinità del documento: può ricorrere la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall’autore apparente, o un’alterazione dello stesso, perché si riscontra un’artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione.
La falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità del contenuto del documento.
Tribunale di Firenze – Sentenza n. 429-2022 del 12.06.2022
Il Tribunale di Firenze conferma ed accoglie la tesi difensiva dell’avvocato Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”), in merito alla presunta falsità del Diploma di Qualifica Professionale, emesso dall’Istituto Paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA), a.s. 2012/2013.
Il caso riguardava una Collaboratrice Scolastica, che è stata depennata dalle Graduatorie d’Istituto, per il Personale ATA, triennio 2017/2021, con conseguenza risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2021.
Il Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Stefania Carlucci, con Sentenza n.429/2022 del 12.06.2022, ha accolto il ricorso così statuendo:
“Nella fase cautelare in corso di causa, ove sono stati acquisiti dal Giudice ex 210, 213, 421 comma 2 c.p.c. dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale di Salerno documenti in ordine alla revoca della parità riconosciuta all’Istituto Passarelli, nell’indirizzo Servizi Socio Sanitari, la domanda ex art. 700 c.p.c. è stata parzialmente accolta.
La causa viene decisa a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020 e dell’art. 16 comma 1 D.L. n. 228/202, lette le note depositate dalle parti.
E’ documentale che con decreto n. 656 del 29/01/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dino Campana” di Marradi ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatorie ATA per il triennio 2018/2021, ai sensi degli art. 2, 8 comma 2 lett. c), comma e 5 D.M. n. 640/2017, sul dichiarato presupposto della falsità del titolo rilasciato dall’Istituto paritario Passarelli di San Marco Castellabate, come accertata da una indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, altresì è documentale che con decreto n. 659 del 29/01/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Dino Campana” di Marradi ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 30/06/2021, richiamate le stesse disposizioni, il decreto di depennamento e la rilevanza penale della falsità in atti o dell’uso di atti falsi.
E’ pacifico che il titolo in contestazione, ai sensi dell’art. 2 comma 4 D.M. n. 640/2017, è requisito per l’inclusione nella III fascia delle graduatorie ATA in esame.
La ricorrente ha prodotto copia del diploma di qualifica professionale per Operatore dei Servizi Sociali, n. …., conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto professionale “Passarelli” di San Marco Castellabate, scuola paritaria e del certificato n. … del 04/10/2013 del Coordinatore Scolastico dell’Istituto Passarelli, attestante il conseguimento presso il citato istituto del diploma di qualifica nell’a.s. 2012/2013, con punteggio 100/100.
Il diploma di qualifica professionale n. …, rilasciato dal Presidente della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 187 comma 1 D.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall’art. 199 ult. comma D.lgs. n. 297/1994, è da qualificarsi titolo originario.
Stante l’equiparazione con la scuola pubblica, effettuata da ultimo dalla L. n. 62/2000, non è dubitabile la qualità di pubblico ufficiale del Presidente della Commissione esaminatrice presso gli istituti paritari (con riferimento alla previgente disciplina della L. n. 86/1942 sulla qualità di pubblico ufficiale del Dirigente Scolastico, dell’insegnante della scuola privata riconosciuta e sulla qualità di atto pubblico del registro di classe cfr. Cass. pen. sez. 5 sent n. 38566/2015; Cass. pen. sez. 5 sent n. 3004/1999; Cass. pen. sez. 5 sent. n. 9793/2006).
Il diploma di qualifica (come il diploma scolastico e il diploma di laurea) è certamente atto pubblico originario in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta di avere, nell’esercizio delle sue funzioni, compiuto personalmente accertamenti sul compimento di un determinato ciclo di studi, sull’esito favorevole degli esami prescritti, sul conseguimento della licenza di una determinata scuola, sul conseguimento del diploma (di qualifica, di maturità o del titolo di dottore) (ex multis Cass. pen. sez. 5 sent. n. 6321/1973).
In ambito civilistico, l’atto pubblico avente fede fidefacente è quello adottato dal pubblico ufficiale al quale la legge attribuisca espressa funzione certificativa, la cui efficacia probatoria è piena, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In materia di falso si distingue una falsità materiale, che investe il profilo estrinseco del documento, da una falsità ideologica che attiene al suo contenuto.
La prima concerne la genuinità del documento: può ricorrere la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall’autore apparente, o un’alterazione dello stesso, perché si riscontra un’artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione.
La falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità del contenuto del documento.
Stante i limiti dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico fidefacente, la querela di falso investe gli aspetti di autenticità/provenienza dell’atto (falso materiale) e la falsità ideologica (non veridicità), quando abbia ricadute sull’elemento estrinseco dell’atto pubblico.
Nel caso in esame il Ministero convenuto afferma che il diploma prodotto sia falso in quanto, la pergamena contrassegnata con il numero di serie …, riportato sul diploma della ricorrente, non risulta essere stata mai assegnata dall’Ambito Territoriale di Salerno all’Istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate, poiché assegnata e consegnata all’IPSSEOA “D. Rea” di Nocera Inferiore ed il nominativo della ricorrente non era ricompreso negli elenchi dei candidati (doc. 2 e 3 cit.); in aggiunta, perché la falsità del titolo era stata accertata entro l’indagine penale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (doc. 5, comunicazione dell’USR AT di Firenze nota n. 540 del 26/02/2021, fase cautelare).
A fronte della documentata allegazione in merito alla pergamena in atti, potrebbe ricorrere il falso materiale (quale l’alterazione dei dati relativi al vero diploma conseguito presso altro istituto scolastico da altro soggetto, non specificamente individuati dall’amministrazione reclamante), che richiede la presentazione della querela di falso, e/o il falso ideologico (non veridicità dell’attestato superamento degli esami con valutazione di 100/100), che avendo evidenti ricadute sull’elemento estrinseco dell’atto pubblico, richiede anche esso la presentazione della querela di falso.
Non ha alcuna incidenza sulla forza fidefacente del diploma di qualifica in discussione la data della sua sottoscrizione (10/10/2014), successiva alla documentata revoca dello status di scuola paritaria all’Istituto professionale Passarelli, settore Servizi, Indirizzo Servizi Socio Sanitari, a decorrere dall’a.s. 2013/2014. Il diploma in esame è stato rilasciato per il superamento degli esami nell’a.s. 2012/2013, è stato sottoscritto dal Presidente della Commissione di esame, nella qualità (non contestata) di pubblico ufficiale che sussisteva, quale fosse la procedura di nomina, nell’a.s. e sessione di esame de quo, la cui permanenza è correlata solo alla (non contestata) regolarità della designazione, senza essere condizionata dalla revoca della parità intervenuta successivamente.
Il giudicante ritiene, che, in assenza di querela di falso, l’efficacia di prova legale del diploma di qualifica prodotto non possa essere posta in discussione.
Risulta pertanto che la ricorrente abbia provato il possesso del titolo richiesto per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ATA in esame, abbia quindi, previa disapplicazione dei provvedimenti de quo, diritto alla iscrizione nelle citate graduatorie con il punteggio maturato fino al reinserimento e abbia diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell’ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo e fino alla scadenza naturale dell’ultimo contratto.
La sussistenza del diritto come argomentato è assorbente ogni altra censura dedotta dalla ricorrente.
Non può accogliersi la domanda di reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, considerata che la scadenza del contratto a tempo determinato (30/06/2021) era già intervenuta al momento dell’adozione dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c.
Le domande risarcitorie conseguenti alla illegittima anticipata risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato sono prive di specifiche allegazioni in ordine alla lesione di beni primari della vita, del tutto genericamente dedotta e non provata (professionalità, vita di relazione, diritto agli affetti familiari e sociali, salute). Sussiste il solo danno patrimoniale, conseguente alla illegittima risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, ante tempus, da quantificarsi nella misura della retribuzione spettante alla lavoratrice dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (29/01/2021) fino alla scadenza contrattuale (30/06/2021). Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e della rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994.
Considerata la difformità di pronunce di merito intervenute su vicende similari, in assenza di pronunce di legittimità, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti. P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso,
accertato il diritto della ricorrente al reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il triennio 2017/2020 nel profilo professionale di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo con il ripristino del punteggio (10.30 punti come collaboratore scolastico; 7.10 punti come assistente amministrativo) e il diritto al riconoscimento, ai fini del punteggio, del servizio prestato, nell’ambito dei contratti a tempo determinato stipulati nel tempo, fino alla scadenza naturale dell’ultimo contratto, ordina al Ministero dell’Istruzione di rendere operativo il reinserimento;
condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni spettanti alla ricorrente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla scadenza contrattuale, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze;
respinge per il resto il ricorso”.
Presidente dell’Associazione denominata “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale A.D.S.”