Tribunale di Roma – Sentenza del 10/10/24
Il Tribunale del lavoro di Roma, con decisione del 10 ottobre 2024 ha stabilito che la supplenza temporanea sino al termine delle lezioni (7/8 giugno) o una serie di contratti per supplenze brevi stipulati senza soluzione di continuità, attribuiscono il diritto alla carta del docente.
Il Tribunale, nel solco della costante giurisprudenza di merito, supportata dalla decisione della Suprema Corte del 27 ottobre 2023, ha confermato che il diritto alla formazione del docente precario va sostenuta anche qualora il contratto non abbia scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, perché la taratura annuale sussiste anche se la scadenza del contratto coincide con il termine delle lezioni – di norma il 7 o l’8 giugno di ogni anno – oppure se l’insegnante lavora con una serie di contratti a termine stipulati senza soluzione di continuità per un lungo periodo.
In primo luogo il Tribunale ha precisato che “La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato; laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l’acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico” (Cfr. Trib. Roma, Lav., sent. 10 ottobre 2024, n. 10026).
D’altro lato, il Giudice, evidenzia come il beneficio vada riconosciuto anche in relazione ad una annualità nella quale la ricorrente aveva avuto una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie, stabilendo che il beneficio deve essere riconosciuto anche quando il rapporto di lavoro si è sviluppato “.. attraverso una pluralità di contratti sostanzialmente senza soluzione di continuità” (Cfr. Trib. Roma, Lav., sent. 10 ottobre 2024, n. 10026).
Segni, 16 ottobre 2024 Avv. Francesco Magnosi