Carta docente. Il Tribunale di Venezia riconosce l’annualità anche per l’anno prestato come docente supplente fino al 5 giugno per orario inferiore alle 9 ore

Tribunale di Venezia – Sentenza n. 1250-2024

Riconosciuti 1.000 € al Tribunale di Venezia (sentenza n. 1250/2024) per i docenti supplenti che hanno aderito al ricorso predisposto. Ricorso proposto dall’Avvocato Stefano Callà per lo Studio Legale scuola. La ricorrente è docente precaria, attualmente titolare di supplenza dal 9.9.2024 al 30.6.2025, e aveva prestato attività didattica in forza di contratti a termine nei seguenti termini:

➢ dal 02/11/2020 e fino al 05/06/2021 per n. 4 ore settimanali su cattedra spezzone.
➢ dal 24/10/2023 e fino al 30/06/2024 per n. 16 ore settimanali di lezione

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il diritto della ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021 e 2023/2024 al beneficio di € 500 annui tramite “Carta elettronica”, così ritenendo la domanda posta dallo Studio Legale Scuola correttamente formulata. Ed infatti l’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di €500 all’anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l’acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all’aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del Ministero all’erogazione della Carta e alla liquidazione dell’importo annuo di €500, versandolo esclusivamente sulla Carta.

Tali valutazioni vanno ribadite siccome conformi alla pronuncia della Cassazione n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha fissato tra i vari principi di diritto il seguente: La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

Avv. Stefano Callà