Nota prot. n. 45 del 7 marzo 2008
Divieto di pubblicazione dati sensibili nelle graduatorie ad esaurimento di circolo e di istituto
Divieto di pubblicazione dati sensibili nelle graduatorie ad esaurimento di circolo e di istituto
(Nessuna relazione o rapporto di conseguenzialità può ritenersi esistente tra l’istituzione o meno degli interventi di recupero, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, atteso che non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in ordine alla opportunità o meno della loro attivazione spetta esclusivamente agli organi scolastici competenti).
(Quando l’amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all’art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente).
(Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l’utilizzazione delle graduatorie permanenti (inserimento, collocazione, assunzione)).
Il datore di lavoro che abbia assunto un lavoratore erroneamente avviato come appartenente ad una delle categorie protette, ai sensi della L. n. 482 del 1968, recede legittimamente dal rapporto allorché venga accertato l’errore, sempre che questo – secondo un apprezzamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in cassazione se congruamente motivato – risulti essenziale e riconoscibile.
Il superamento del limite di 26 alunni per classe di cui al D.M. 26 agosto 1992 non determina alcun concreto pericolo di danno grave e irreparabile, giacchè il dedotto soprannumero di studenti (pari a qualche unità per ciascuna aula) si rivela con tutta evidenza non idoneo a cagionare di per sè pregiudizi di qualsivoglia natura, in quanto il paventato pericolo di danno, ove realmente esistente, resterebbe tale pur in presenza di classi di 26 persone per ciascuna aula.
(finanziaria 2008)
(Nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato).
(Competente ad irrogare il licenziamento del dipendente in servizio presso l’istituzione è il dirigente dell’istituto scolastico).
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
(Deve escludersi che le supplenze precarie conferite (e sostanzialmente necessarie per la mera sopravvivenza) possano essere ritenute ostative al riconoscimento di un diritto previsto dal legislatore per agevolare la sistemazione definitiva di determinate categorie di lavoratori (invalididi) e condizionato – sostanzialmente – alla loro non previa titolarità di una situazione di lavoro anche minimamente contraddistinta da caratteri di stabilità).
(Viaggio di istruzione – attività di pertinenza della scuola – Trattativa privata – predeterminazione dei criteri di valutazione – vincolatività).
(Incompatibilità: è sempre necessaria la diffida (art. 508 D.lgs. 297/1994). Illegittimo il provvedimento di decadenza o risoluzione del contratto senza il preventivo esperimento della procedura di diffida, anche in caso di supplenza temporanea. Ordinata la reintegra ex art. 18 Statuto dei lavoratori a favore del docente precario illegittimamente licenziato).
(Personale docente con contratto a tempo determinato diverso da supplenza annuale, designato componente di Commissione negli esami di Stato – attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo di durata degli esami).
(Conferma Ordinanza Tribunale di Modica del 30.11.2004).