Tribunale di Modica – Sentenza n. 90 del 14-07-2009
(Figlio di grande invalido di guerra – diritto alla riserva – sussistenza – requisito della disoccupazione ed iscrizione in apposito elenco – irrilevanza).
(Figlio di grande invalido di guerra – diritto alla riserva – sussistenza – requisito della disoccupazione ed iscrizione in apposito elenco – irrilevanza).
Procedimento disciplinare – ricorso gerarchico – parere dell’amministrazione – diritto di accesso – sussiste.
Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non è attuabile ove sia accertata la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
(Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al T.A.R. Lazio avverso il D.M. 42/2009)
(Anno scolastico 2009/2010 – adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto).
(Illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
(Sulla legittimità del D.P.R. 20.3.2009 con il quale è stato adottato – ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – il Regolamento sulla revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione).
Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini».
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Art. 17. – proroga di termini).
(Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2009/2010).
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2009/2010
(Il diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale. – La integrazione scolastica dell’alunno disabile non può essere demandata esclusivamente all’insegnante di sostegno, ma deve avvenire con il concorso di tutte le figure professionali all’uopo deputate. – Alla equipe multidisciplinare spetta il compito, in sede di redazione del piano educativo individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai specifici bisogni dell’alunno interessato. Tali accertamenti e le conseguenti valutazioni sono suscettibili di periodiche revisioni, proprio nell’ottica di monitorare nel tempo l’andamento degli interventi in concreto adottati.
Crocifisso esposto nell’aula scolastica – rimozione da parte del docente nelle proprie ore di lezione – volontà contraria alla rimozione della classe – diffida del Dirigente scolastico – condotta discriminatoria – non sussiste.
(Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’ applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
(Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali)