ATA: MIM condannato al pagamento delle differenze retributive senza applicazione della prescrizione

Tribunale di Agrigento – Sentenza n. 1037-2023 del 30.11.23 

Gli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli del foro di Roma hanno ottenuto una importante sentenza in favore di una lavoratrice precaria della scuola assunta quale Assistente Amministrativo (ATA) presso una segreteria scolastica attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.).

Questa conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive spettantigli in ragione della situazione di insostenibile precariato, che la vedeva protagonista senza soluzione di continuità a far data dal 1° luglio 2001.

La ricorrente, infatti, da oltre 17 anni (e fino all’intervenuta stabilizzazione part-time) ha sempre svolto le medesime mansioni presso lo stesso Istituto, ragion per cui il Tribunale di Agrigento, nella persona della Dott.ssa Di Salvo, con la sentenza n. 1037/2023 ha riscontrato l’assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la conclusione di contratti a termine per un periodo di tempo così lungo (17 anni) e, dunque, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’Istruzione per il rinnovo illimitato di contratti a termine per far fronte a croniche e ordinarie esigenze di servizio.

Sulla scorta di queste considerazioni il Tribunale di Agrigento ha condannato il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, della differenza tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo del CCNL del Comparto Scuola, con gli incrementi retributivi connessi all’anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, quantificata in complessivi euro 69.526,37 a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima mensilità e compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed al pagamento di euro 25.468,61 a titolo di tfr da accantonare.

Il Tribunale di Agrigento, in particolare, ha ritenuto non applicabile alla fattispecie alcuna ipotesi prescrizionale in quanto il rapporto di lavoro in oggetto non era assistito dalla garanzia della stabilità (ovvero assoggettato alla disciplina dell’art. 18 della legge 300/1970).

Ne consegue che il termine di prescrizione cominciava, quindi, a decorrere dalla assunzione a tempo indeterminato ed è stato tempestivamente interrotto dalla presentazione della diffida versata in atti e, successivamente, dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.

Avv.ti Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli