Assunzione straordinaria dalle G.P.S. (decreto sostegni bis) e ricorso per i docenti della scuola secondaria “esclusi in quanto inseriti nella II fascia”

IL CONSIGLIO DI STATO (ROMA) – OPINANDO DIVERSAMENTE RISPETTO AL TA.R. DEL LAZIO – HA RITENUTO AMMISSIBILE IL RICORSO COLLETTIVO PER LA POSIZIONE OMOGENEA DEGLI ORIGINARI RICORRENTI, DOCENTI NON ABILITATI, INTERESSATI ALL’IMPUGNAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO STRAORDINARIO “NELLA PARTE IN CUI NON HA CONSENTITO LA LORO PARTECIPAZIONE” …

STUDIO LEGALE ESPOSITO-SANTONICOLA

Con l’approvazione del Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021) è stato sancito – con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 e “in via straordinaria” – l’avvio di una nuova fase di reclutamento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili.

L’iter di assunzione è stato previsto dall’articolo 59 (citato “Decreto Sostegni Bis”, come da ultimo modificato), nei seguenti termini:

(Comma 4) Il reclutamento è rivolto ai docenti che si sono potuti iscrivere “in tempo utile” nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi di I Fascia G.P.S.;

(Comma 5) Gli interessati (docenti di posto comune o posto sostegno in prima fascia GPSstipulano un primo contratto a tempo determinato “esclusivamente nella provincia” (per le classi di concorso o tipologie di posto) dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi;

(Comma 6) Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova (sempre nella provincia con riferimento alla quale risultano iscritti in prima fascia GPS);

(Comma 7) Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare, valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio, superata esclusivamente da quanti raggiungeranno una soglia d’idoneità;

(Comma 8) In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – momento dell’avvio del nuovo “reclutamento precluso a quanti non risultino inseriti in I fascia G.P.S.” – sono state effettivamente disciplinate con il Decreto del Ministro dell’Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021.

Ebbene, TALUNI DOCENTI ISCRITTI (per il grado d’istruzione e l’insegnamento interessato) NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE SI SONO RIVOLTI – per il tramite dello studio legale Esposito/Santonicola – ALLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA DOMANDANDO, attraverso un vaglio di costituzionalità, la “rimodulazione dell’illustrato reclutamento straordinario”, atta a consentire, agli aspiranti – docenti della scuola secondaria inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) – DI POTER CONCORRERE, presso la provincia di attuale inserimento, ALLA PARI DEGLI ABILITATI.

A supporto della domanda giudiziaria, i ricorrenti hanno articolato l’argomentazione schematicamente riportata:

  • Se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare “quale docente con chiamata”, in virtù di titoli o servizi posseduti, “da prima o seconda fascia G.P.S.” (l’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124 individua genericamente le graduatorie provinciali);
  • Se l’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 – nel prevedere la possibilità di far accedere gli interessati “alle immissioni in ruolo straordinarie per il solo anno scolastico 2021/22” – richiama, quale requisito, l’inclusione degli aspirantinelle graduatorie provinciali per le supplenze… di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 03 maggio 1999, n. 124 (normativa, quest’ultima, che non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.);
  • Non si comprende per quale ragione “costituzionalmente legittima” il legislatore abbia inteso imporre, ai fini partecipativi, quel “paletto preclusivo al reclutamento” obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. – per i docenti della secondaria (inclusi in seconda fascia G.P.S.), pur potendo svolgere gli istanti (al pari dei colleghi di prima fascia) mansioni di identica qualità, su posti anche “vacanti e disponibili”.

Investito della questione – nel primo grado del giudizio cautelare – il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), rilevando profili di inammissibilità, riteneva che il ricorso proposto non risultasse coerente con i limiti entro i quali consentire la proposizione di un’azione giudiziaria collettiva e cumulativa “essendo state impugnate plurime graduatorie” …

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Non condividendo tale tesi – nemmeno ravvisando profili di “conflitti di interessi, anche potenziali, tra i ricorrenti” – i legali Aldo Esposito, Ciro Santonicola e Gianluca Fuccilo hanno sottoposto (sempre nella fase giudiziaria cautelare), al vaglio del Consiglio di Stato, il rilevato profilo d’inammissibilità del ricorso, nei seguenti termini:

Gli appellanti, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, sono tutti inseriti – in virtù dei validi titoli d’accesso all’insegnamento – nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno) e, con la medesima domanda giudiziaria, hanno domandato la partecipazione allo stesso reclutamento straordinario (A.S. 2021/2022), ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.

Sono state in tale ottica impugnate dai patrocinati “per le stesse ragioni” – unitamente al D.M. che regola il reclutamento – le singole graduatorie di supplenza (G.P.S. A.S. 2021/22), appositamente individuate ai fini della partecipazione al “reclutamento straordinario Sostegni Bis”.

In definitiva, si ritengono sussistenti tutti i requisiti per procedere con un ricorso “collettivo”!

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Investito della questione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), presieduto dal Giudice dott. Marco Lipari, con ordinanza del 09/02/2022, si è espresso, in sintonia con la tesi dello studio legale Esposito Santonicola, attraverso le seguenti argomentazioni (estratti ritenuti essenziali):

L’appello avverso l’ordinanza cautelare presenta “apprezzabili profili di fondatezza” in relazione alla questione dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, che non appare superare “i limiti entro i quali è consentita la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo dinanzi al TAR”, per la posizione omogenea degli originari ricorrenti, attuali appellanti – tutti inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e quindi tutti parimenti interessati in via diretta all’impugnazione della procedura di reclutamento straordinario indetta dal Ministero dell’Istruzione, nella parte in cui non consente la loro partecipazione.

 

Quanto agli sviluppi, nel merito, della vicenda giudiziaria – nell’attesa di conoscere le novità politiche sulla possibile proroga, all’anno scolastico 2022/23, delle assunzioni a tempo indeterminato “dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze” (Decreto Sostegni Bis) saranno resi noti a seguito della pubblica udienza, che seguirà al cospetto del T.A.R. Lazio.