Tribunale di Latina – Ordinanza n. 3341-2023 del 03.07.2023
I genitori di due bambini affetti da grave disabilità, difesi dagli avv.ti Tiziana Agostini e Giovanni Di Ciollo sono stati costretti a ricorrere al Tribunale ordinario di Latina in quanto la Regione Lazio aveva loro negato pieno riconoscimento delle misure sostegno alle disabilità di cui gli stessi già godevano negli anni precedenti – l’assistenza sensoriale e uditiva e la comunicazione aumentativa alternativa (C.A.A.) – imponendo la scelta di una sola delle sue misure.
Adita l’autorità giurisdizionale con ricorso per far accertare la condotta discriminatoria della Regione, in data 29 giugno 2023 il Tribunale, con ordinanza a definizione del procedimento sommario di cognizione, ha accolto totalmente il ricorso, accertando «la condotta discriminatoria posta in essere dalla Regione Lazio nei confronti dei minori», ordinando altresì alla Regione di astenersi per il futuro da analoghe condotte, condannando la Regione al risarcimento del danno cagionato a ciascun alunno e al rispetto dei piani educativi individualizzati e delle linee guida per l’assistenza a minori affetti da disabilità.
Nonostante l’ottimo risultato, vi è però un dato preoccupante. In data 6 giugno 2023 sono state pubblicate le nuove linee guida della Regione Lazio sull’uso della C.A.A. le quali, contrariamente a quelle precedenti, prevedono che «in caso di sensoriale uditiva e CAA potrà essere presentata domanda per uno solo dei due servizi (sensoriale uditiva o C.A.A.)».
La Regione, in via amministrativa e contraddicendo sé stessa, ha quindi codificato un’alternatività nell’erogazione delle misure assistenziali, già giudicata discriminatoria dal Tribunale. Sembra che le scelte della Regione Lazio, indubbiamente dettate da ragioni di risparmio di spesa, siano dirette a scongiurare ulteriore contenzioso, attraverso differenziazioni e categorizzazioni non del tutto logiche, soprattutto in considerazione del fatto che la C.A.A., afferendo alla sfera della comunicazione, investe sì anche la sfera uditiva, ma mantiene un proprio specifico ambito applicativo, tale per cui possono giovarne anche soggetti non ipoudenti ma affetti da disabilità tali da compromettere la capacità di produrre e comprendere il linguaggio.